La presunzione legale assoluta sulle spese di pubblicità annulla le pretese delle Entrate

di Alessandra Bozzo

Le spese di pubblicità che godono di presunzione legale assoluta non possono essere oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio. Questo quanto stabilito dalla Cassazione con Sentenza n. 11797/19 depositata il 6 maggio 2019.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione contro la sentenza scaturita in sede di giudizio in appello la quale aveva accolto il ricorso di una società che aveva riconosciuto delle somme a un sodalizio sportivo di calcio a fronte dell’esposizione del proprio marchio sui tabelloni da campo e sulle divise da gioco.

Il motivo alla base del ricorso è l’inquadramento di tali spese come spese pubblicitarie, interamente deducibili nell’anno, e non come spese di sponsorizzazione o rappresentanza che hanno requisiti di deducibilità limitati.

La Corte respingeva le motivazioni delle Entrate poiché tali spese rispettavano tutti i requisiti di “presunzione legale assoluta” e pertanto inquadrabili come spese di pubblicità. Tale presunzione si basa sul possesso congiunto di 4 requisiti ossia che il oggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva, sia rispettato il limite di spesa (200.000 euro annui), la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor e che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

Analizzando la situazione e sussistendo congiuntamente tutti i requisiti, i motivi dell’Agenzia sono da considerarsi infondati e la Corte respinge il ricorso e condanna l’ufficio al pagamento delle spese processuali.

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