La presunzione legale assoluta prevale sulle obiezioni dell’Amministrazione
di Alessandra Bozzo
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva il ricorso in appello del contribuente avverso un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito di recupero a tassazione di spese di sponsorizzazione a favore di società sportive dilettantistiche.
L’Agenzia pertanto proponeva ricorso in Cassazione affidandosi ad un unico motivo, la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 90 comma 8 della Legge 289/2002 in combinato con gli artt. 108 e 109 del Tuir in tema di spese di pubblicità ritenendo che “debba essere ripensato l’orientamento giurisprudenziale citato dalla CTR laddove, in presenza di determinati requisiti, pone una presunzione assoluta di inerenza sulle spese di sponsorizzazione a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche”.
La Corte respinge il ricorso confermando la sussistenza di una “presunzione legale assoluta”. Tale presunzione si basa sul possesso congiunto di 4 requisiti ossia che il oggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva, sia rispettato il limite di spesa (200.000 euro annui), la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor e che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.
Questo quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 14626/20 depositata il 9 luglio 2020.