La posizione contributiva dei collaboratori sportivi
A seguito di un accertamento dell’INPS, quale successore dell’ENPALS, ad una società sportiva, regolarmente iscritta al registro CONI, riscontrava la mancata regolarizzazione contributiva di sei collaboratori: quattro istruttori sportivi e due addette amministrative con contratto di co.co.co. nel periodo settembre 2005-agosto 2006, ritenendole attività svolte in modo non marginale.
La società sportiva obiettava che doveva ritenersi escluso l’obbligo contributivo nei riguardi dei sei collaboratori poiché si trattava di attività sportiva dilettantistica configurabile tra i redditi diversi prevista dall’art. 67, comma 1, lett. m) d.P.R. n.917 del 1986 del TUIR.
La Corte di Cassazione con propria Sentenza n. 1091 del 14 gennaio 2022, ritornava nuovamente ad affrontare il rapporto del lavoro nel campo sportivo dilettantistico, compiendo un’analisi approfondita sui diritti di esenzione contributiva per le associazioni e società sportive dilettantistiche.
L’assenza di una manifestata disciplina previdenziale, in materia di collaborazione sportiva resa in favore di società e associazioni dilettantistiche, non dimostra l’effettiva esenzione delle prestazioni contributive.
L’esenzione si configurerebbe se le prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che effettivamente posseggono tale requisito di natura sostanziale, svolgendo propriamente l’attività senza fine di lucro e, quindi, operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell’atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell’affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI, e che il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità.