La posizione contributiva degli istruttori nello sport
A seguito di un accertamento dell’INPS, quale successore dell’ENPALS, ad una società sportiva, regolarmente affiliata alla Federazione Italiana Nuoto ed iscritta al registro CONI, riscontrava la mancata regolarizzazione contributiva di quattro istruttori di nuoto.
La società sportiva obiettava che doveva ritenersi escluso l’obbligo contributivo nei riguardi dei quattro istruttori poiché erano nel pieno svolgimento di attività sportiva dilettantistica regolamentata da federazione nazionale.
La Corte di Cassazione con propria Sentenza n. 41397 del 23 dicembre 2021 compie un’analisi approfondita sui diritti di esenzione contributiva per le associazioni e società sportive dilettantistiche.
L’assenza di una manifestata disciplina previdenziale, in materia di collaborazione sportiva resa in favore di società e associazioni dilettantistiche, non dimostra l’effettiva esenzione delle prestazioni contributive.
L’esenzione si configurerebbe se le prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che effettivamente posseggono tale requisito di natura sostanziale, svolgendo propriamente l’attività senza fine di lucro e, quindi, operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell’atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell’affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI, e che il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità.