La mancata adozione delle clausole statutarie obbligatorie per le ASD fanno decadere dai benefici fiscali
di Alessandra Bozzo
L’obbligo di devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento dell’ente e le altre clausole statutarie previste dall’art. 148 del Tuir rappresentano un requisito fondamentale per far valere le esenzioni fiscali previste in assenza delle quali non è possibile far valere un’agevolazione fiscale. Questo quanto stabilito dalla Cassazione con Sentenza n. 25621-21 depositata il 22 settembre 2021.
Una società di golf, inquadrata come società per azioni, veniva raggiunta da un avviso di accertamento ai fini ICI dal Comune per l’anno di imposta 2010, nonostante la stessa avesse depositato precedentemente istanza di interpello su tale tema che non ha ottenuto risposta.
La società impugna il predetto avviso di fronte alla CTP dichiarando di godere dell’esenzione ai fini ICI svolgendo attività sportiva dilettantistica, nonostante la sua veste di società di capitali e di aver sempre adibito i terreni e gli immobili ad attività di golf, come indicato nello statuto sociale, salvo l’attività di bar e ristorazione del tutto strumentale ed accessoria.
Il ricorso veniva rigettato dalla Commissione e il punto rilevante era la mancata adozione della clausola statutaria obbligatoria che prevede che in caso di scioglimento l’intero patrimonio residuo sia destinato ad enti non commerciali che svolgono analoghe attività istituzionali. Infatti lo statuto prevedeva la distribuzione tra i soci dell’attivo in caso di scioglimento.
La società ricorreva successivamente di fronte alla CTR che tuttavia, respingeva tale ricorso e confermava il giudizio di primo grado.
Infine la società depositava ricorso in Cassazione con memorie poggiando la propria tesi su 3 motivi.
Il primo riguarda la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7 d. lgs 504/1992 e dell’art. 90 Legge 289/2002 avendo escluso che la società avesse come scopo principale quello dello svolgimento dell’attività sportiva in forma dilettantistica; sulla contestazione della clausola statutaria di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento veniva specificato che tale clausola prevedeva che “la società determinerà le modalità di liquidazione” non prevedendo in alcun modo la destinazione del patrimonio ai soci.
Il secondo motivo riguarda la violazione dell’art. 112 c.p.c. sull’omessa pronuncia su un motivo in appello, ovvero la mancata risposta alla richiesta di interpello depositata avente ad oggetto proprio la richiesta di esenzione ai fini ICI per aver adibito il proprio terreno ad attività sportiva dilettantistica e concludendo che si consolidava il silenzio assenso in caso di mancata risposta.
Il terzo motivo riguarda la violazione e la falsa applicazione dell’art. 11 Legge 212/2000, Statuto dei diritti del Contribuente, in base al quale le istanze di interpello sono finalizzate a ottenere il parere prima di porre in essere il relativo comportamento fiscale, pertanto l’Amministrazione è tenuta a fornire una risposta entro 120 giorni.
I giudici ritengono infondate le motivazioni a supporto del ricorso.
Il primo motivo risulta essere privo di fondamento poiché, da un’analisi approfondita dello statuto della società emergeva una situazione di fatto per la quale “risultano assegnati alla società “scopi ulteriori”, affiliazione commerciale, di partecipazione in altre società ed imprese aventi oggetto analogo, affine, complementare, strutturale o connesso al proprio per la realizzazione di utili di gestione da contabilizzare separatamente. Inoltre, in base all’art. 27 dello Statuto, risultava la previsione di ripartizione tra i soci del patrimonio sociale, in caso di liquidazione o di scioglimento della società”.
Non è previsto l’obbligo di devoluzione del patrimonio ad altro ente non commerciale svolgente analoga attività istituzionale.
Inoltre la richiesta di esenzione in favore di associazioni non lucrative dipende non solo dall’elemento formale della veste giuridica ma dal concreto svolgimento di attività sportiva dilettantistica che non può tradursi nella formale iscrizione al Registro CONI essendo invece rilevanti che tali associazioni e società sportive adeguino i loro atti costitutivi e statuti alle clausole obbligatorie previste dall’art. 148 del Tuir, tra cui la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.
Il secondo e il terzo motivo analizzati congiuntamente sono da ritenersi infondati in quanto, è pur vero che la finalità della norma contenuto nello Statuto dei diritti del Contribuente sia quella di favorire lo spirito di leale collaborazione tra amministrazione e contribuente e l’istituto dell’Interpello e proprio volto in questo senso ma si esplica nel momento in cui vi sia un’evidente incertezza giuridica della questione e il contribuente si trovi in difficoltà nell’interpretazione delle disposizioni stesse. Il contribuente si è limitato a esporre circostante fattuali, prescindendo dai requisiti statutari che l’ente deve possedere per poi verificare se nel concreto svolga o meno attività commerciale pertanto non può invocare l’affidamento di cui all’art. 11 della Legge 212/2000.
Per questi motivi il ricorso viene respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.