La gestione delle risorse umane alla luce della riforma dello sport – terza parte
Principio di specificità dello sport. La disciplina del lavoro sportivo deve tener conto del “principio di specificità dello sport”. Poiché l’attività di lavoro sportivo, sia professionistico che dilettantistico, può rappresentare oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.
Si manifesta quindi necessariamente opportuna, al fine di evitare una indiscriminata applicazione della fattispecie del lavoro subordinato in rapporto alla presunzione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, una attenda valutazione ed esplicazione di quanto applicabile.
Fonte: Gruppo Euroconference News – di Guido Martinelli – 13 Dicembre 2022
La gestione delle risorse umane alla luce della riforma dello sport – terza parte