La Federazione Sportiva non può ampliare i beneficiari dei compensi sportivi

La FGI (Federazione ginnastica d’Italia) con propria circolare nr. 10728/2017 ha stabilito l’elenco dei soggetti che possono beneficiare della normativa di favore riguardante i compensi sportivi, includendo soggetti estranei all’attività sportiva, traendo spunto dalla Circolare 1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Tale elencazione risulta eccessivamente ampia e non conforme a quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate.

Eutekne – 2 gennaio 2018

Non basta l’elenco delle qualifiche della Federazione per le agevolazioni ASD

Le Entrate non hanno mai utilizzato terminologie tali da dare ampiezza illimitata alle figure che possono godere della normativa speciale

Francesco NAPOLITANO

Con la recente circolare n. 10728/2017, la Federazione ginnastica d’Italia (FGI) ha informato ASD e SSD che il Consiglio direttivo federale aveva “definito le qualifiche dei soggetti ammessi a godere della normativa speciale (…) per favorire lo sviluppo dell’attività sportiva dilettantistica”.

Il tutto prende spunto dalla circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 1/2016, contenente istruzioni operative nelle attività ispettive a carico di ASD e SSD. Nel trarre le proprie conclusioni, il citato Consiglio direttivo ha “valutato opportuno identificare (…) [come] funzionali al perseguimento dei fini istituzionali della Federazione stessa e delle sue ASD e [SSD]” tutta una serie di qualifiche.

La lettura di tale elenco, però – a parere di chi scrive – desta perplessità, soprattutto laddove ci si soffermi sulle figure del “video-analista”, del “responsabile/addetto all’impianto” e del “manutentore dell’impianto”. Infatti, la lettura combinata dell’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, dell’art. 35, comma 5 del DL 207/2008 e della prassi relativa conduce l’interprete ad una lettura più prudente, nel senso che accanto a quanto indicato (in maniera un po’ rigorosa) con la risoluzione n. 34/2001 dell’Agenzia delle Entrate, il citato DL 207/2008 aveva manifestato una maggiore apertura per effetto dell’aggiunta di figure che curavano “la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.

Sul punto, la circolare n. 1/2016 dell’INL le intende – peraltro – “nell’accezione più ampia del termine attività sportive”. Si fa rilevare che la frase, all’interno della circolare, è riportata in grassetto, mentre la norma del suddetto comma 5 si limita a disporre che “nelle parole «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» contenute nell’articolo 67 (…) sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”, non altro.
Ciò detto, anche a voler intendere il tutto nel senso indicato nella suddetta circolare dell’INL, non si vede come un “video-analista” o un “responsabile/addetto/manutentore dell’impianto” possano essere ricompresi tra le attività sportive.

A parere di chi scrive, l’ampiezza data dall’INL al termine “attività sportive” e recepita dalla FGI potrebbe far prendere una china pericolosa in termini di violazione di norme fiscali relative. Infatti, in alcun documento di prassi l’Agenzia delle Entrate ha utilizzato terminologie tali da dare ampiezza illimitata a figure di una così variegata tipologia, tantomeno da poterne desumere omogeneità ai fini che qui interessano.

Ad esempio, nella risoluzione n. 38/2010 (quesito n. 1) delle Entrate, si chiarisce che l’intervento normativo di cui al citato comma 5 dell’art. 35 DL 207/2008 ha ampliato la lettura limitativa della risoluzione n. 34/2001, sganciando le attività indicate dal contesto della vera manifestazione sportiva. In ciò sta l’ampliamento. Con una interpretazione senza limiti, qualunque prestazione dovrebbe essere finalizzata alla manifestazione sportiva; in tal senso, anche l’associato che si intende di idraulica e mette a posto le tubazioni di una piscina svolge “attività sportiva nell’accezione più ampia”.

Ovviamente, così non può essere, e l’agevolazione de qua va comunque letta nel solco dell’attività sportiva o di quelle strettamente connesse (preparazione atletica, didattica ed altro). Di più, attività di tipo riparativo/manutentivo danno il senso di figure professionali/artigianali; di conseguenza, saremmo in presenza di soggetti titolari di partita IVA, che anche se sono associati non possono percepire emolumenti in esenzione di imposta per attività che svolgono quale lavoro abituale.

Viceversa, per collaborazioni amministrativo-gestionali devono intendersi quelle aventi a oggetto compiti tipici di segreteria e tesoreria. Si tratta, quindi, di figure di associati che curano la tenuta degli elenchi-soci, prima nota di cassa, convocazioni assembleari e redazione verbali, ossia di adempimenti formali – ma indispensabili – per tenere in modo ordinato una associazione e non incorrere in vuoti che potrebbero prestare il fianco ad eccezioni di “assenza di vita associativa”.

Attività di tipo riparativo differenti da quelle gestionali

Le stesse figure servono per la gestione documentale relativa alla pura attività sportiva, quali iscrizioni a campionati e manifestazioni, assunzione di polizze assicurative, rapporti con gli enti federativi o di promozione sportiva, CONI, quindi direttamente connessi all’attività sportiva dilettantistica. Per tale motivo, il legislatore le ha ricomprese tra quelle che possono godere delle agevolazioni in parola.

Diversamente, se l’associato svolge attività tipiche di carattere amministrativo-gestionale (ad es. commercialista, ragioniere, avvocato), gli emolumenti percepiti saranno di carattere professionale, con relativa emissione di fattura e assoggettamento a ritenuta. In sintesi, non basta la semplice elencazione di una Federazione per poter godere delle citate agevolazioni.

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Circolare FIG (20-10-2017)

 

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