La deducibilità delle sponsorizzazioni deve essere valutata dal punto di vista qualitativo
Una SpA operante nel settore del pellame veniva raggiunta da un avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP ed IVA per gli anni di imposta 2010 e 2011 con il quale venivano recuperati a tassazione i costi di sponsorizzazione a favore di un ente che opera nel settore delle gare automobilistiche, poiché ritenuti non inerenti. I motivi a supporto dell’agenzia ai fini della valutazione di non inerenza sono i diversi settori in cui operano la società contribuente e il beneficiario della sponsorizzazione, valutati inoltre antieconomici rispetto al ritorno di immagine che ne avrebbe prodotto. La contestazione dei costi deriva anche dalla duplice figura del Presidente del CdA della società contribuente che riveste anche il ruolo di pilota delle suddette gare automobilistiche.
La contribuente ricorreva nei primi due gradi di giudizio, tuttavia senza esito favorevole in quanto i giudici rigettavano le motivazioni dei ricorsi ribadendo le pretese delle entrate.
La SpA depositava ricorso per Cassazione e i giudici ritenevano fondato l’appello accogliendone le motivazioni.
Per quanto riguarda la contestazione di non inerenza essa “non può essere ricondotta ad un concetto di omogeneità implicante la necessità che tra sponsorizzante e sponsorizzato vi sia una sorta di omogeneità quanto ad attività svolta”. Per quanto riguarda l’aspetto dell’antieconomicità, a supporto della mancanza di inerenza dei costi sostenuti, non può essere valutata dall’ufficio dal punto di vista quantitativo in quanto riguardano scelte imprenditoriali insindacabili, inoltre la contribuente ha dimostrato il ritorno economico ottenuto dalla sponsorizzazione. Infine, la duplice qualifica del Presidente del CdA non rende incompatibile il tipo di sponsorizzazione praticata avendo lo stesso partecipato, insieme ad altri e in tono minore, alle gare automobilistiche.
Per questi motivi i Giudici accoglievano il ricorso con compensazione delle spese legali.