La deducibilità dei costi della sponsorizzazione non sono inerenti al mancato ritorno commerciale
Una società che aveva sponsorizzato alcune auto di gran turismo, si era vista recuperare il costo detratto per mancanza di inerenza poiché non congrui al ritorno commerciale, rientrando perciò nell’abito della antieconomicità. La Corte di Cassazione ribalta la decisione Regionale e ribadisce che i costi di sponsorizzazioni non hanno riferimento con costi e ricavi ma sono da valutare nel complesso l’attività imprenditoriale, così l’Ordinanza n. 6378 dell’8 marzo 2021.
Fonte: Eutekne.Info – di Francesco Brandi – 9 marzo 2021 – Sponsorizzazioni deducibili in assenza di corrispondente ritorno commerciale
Cassazione ordinanza n. 6368 dell’8 marzo 2021.pdf