La cooptazione di amministratori degli enti del terzo settore

L’istituto della cooptazione, disciplinato dall’art. 2386 c.c., prevede la sostituzione di uno o più amministratori che vengano a mancare nel corso del mandato e si applica alle società di capitali le quali sono tenute a ratificare o a revocare tale nomina alla prima assemblea utile. L’applicazione di questo istituto è volto a tutelare in modo tempestivo l’operatività di una società.

Il tema della cooptazione, tuttavia, nell’ambito degli enti del terzo settore, è stato ampiamente dibattuto fino ad arrivare ad un intervento del Ministero del lavoro che aveva escluso la sua applicabilità poiché ritenuto lesivo della democraticità, principio sovrano negli enti del terzo settore che delega all’assemblea, tra le altre, la nomina, la sostituzione e la revoca degli amministratori.

Il Consiglio nazionale del Notariato, con lo studio n. 15-2022/CTS si esprime su questo tema enunciando che la salvaguardia del principio di democraticità e la necessità di mantenere intatta l’operatività di un ente non sono di per sé in contrasto fra loro e che, sia possibile prevedere l’istituto della cooptazione negli statuti degli ets. Ritiene infatti che sia lo stesso Codice del terzo settore a prevedere delle deroghe al principio di democraticità agli artt. 25, per quanto riguarda gli statuti delle associazioni con almeno 500 associati e l’art. 26 che prevede la nomina di una quota minoritaria dei componenti dell’organo direttivo possa essere attribuita a ben individuati soggetti diversi dall’assemblea.

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