La Cassazione non ha il potere di riesaminare il merito della causa ma solo la correttezza giuridica
L’agenzia delle Entrate emetteva due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2010 e 2011 ai fini Irpef, Iva e Irap nei confronti di una ditta individuale per il recupero di costi di sponsorizzazione portati in deduzione a favore di una asd.
La ditta individuale ricorreva ottenendo l’annullamento degli avvisi di accertamento dalla CTR e per questo l’Agenzia depositava ricorso in Cassazione adducendo motivazioni inerenti ipotesi di sovrafatturazione per il mancato svolgimento di attività sportiva da parte dell’asd, come attestato dall’ente di promozione sportiva a cui l’asd era affiliata.
I Giudici ritenevano l’ipotesi di sovrafatturazione una “motivazione apparente” che impedisce ogni controllo sull’esattezza e inoltre il Giudice di secondo grado avevano accertato che la sponsorizzazione era stata regolarmente effettuata per questo il motivo viene rigettato.
Passando al secondo motivo circa il mancato svolgimento di attività sportiva da parte dall’asd che comportava una valutazione antieconomica della sponsorizzazione.
I Giudici contestavano anche il secondo motivo in quanto l’Agenzia con la proposizione del ricorso non può rimettere in discussione quanto già affrontato dai giudici di merito in quanto alla Corte non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito.
La dichiarazione dell’ente di promozione sportiva circa la mancata partecipazione dell’asd ad attività agonistiche non è stata presa in considerata dal Giudice di merito in quanto priva di rilevanza “data l’unicità dell’informazione”.
Per questi motivi i Giudici respingono il ricorso dell’Agenzia condannandola al pagamento delle spese processuali.
Cassazione Ordinanza n.13254 del 28 aprile 2022