Interamente deducibili le sponsorizzazioni alle ASD
Le spese sostenute per costi di sponsorizzazione e pubblicità sostenuti nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche sono interamente deducibili nell’esercizio, sempre nel limite di duecentomila euro annuali, anche se non sono stati riscontrati significativi incrementi di fatturato dell’azienda, poiché è la previsione normativa che lo qualifica. È quanto afferma la Cassazione con la sentenza 5720/2016.
Il caso
A seguito di notifica di avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate ad un società a responsabilità limitata, veniva disconosciuta la detrazione di costi di sponsorizzazione erogati nei confronti di una ASD militante nel campionato di basket di serie C1 maschile, affinché esponesse il marchio dell’aziende sulle divise di gioco.
Il provvedimento veniva impugnato lamentando una errata interpretazione della norma. La Ctr ribaltava la sentenza di primo grado, confermando i rilievi posti dall’Ufficio, affermando che la società non avendo ottenuto significativi incrementi dei propri ricavi, i costi sostenuti per la sponsorizzazione dovevano essere considerati come costi di rappresentanza e di conseguenza non interamente deducibili nell’esercizio.
La società proponeva ricorso in Cassazione.
La sentenza
La Cassazione, invece ha precisato che ai sensi dell’articolo 90, comma 8, della legge n. 289/2002 il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.
Ai fini della deducibilità fa riferimento all’art. 108 del TUIR, costituiscono spese di rappresentanza quelle sostenute per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta. Di norma, le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della norma, quando il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una previsione di ritorno commerciale. Pertanto quando non ci sia alcun nesso tra l’attività sponsorizzata e quella posta in essere dallo sponsor, le relative spese non possono essere considerate di pubblicità, ma devono ritenersi spese di rappresentanza soggette a ripartizione in quote annuali entro i limiti previsti.
La Corte poi rileva che in dottrina, invece, è stato chiarito che le previsioni espresse nell’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002 laddove il corrispettivo in denaro o in natura in favore di associazioni sportive dilettantistiche costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a duecentomila euro, debbano essere considerate spese di pubblicità volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.
I Giudici richiamano la circolare n. 21/E del 2003 la quale al punto 8 aveva chiarisce che la norma ha introdotto una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate comunque di pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante. In sintesi è la legge che prevede l’integrale deducibilità nell’esercizio. L’agevolazione è ovviamente subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
2) deve essere riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima.
In sintesi, conclude la Corte “è proprio il comma 8 dell’art.90 a qualificare ex lege tali spese come pubblicitarie, se (a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, (b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa, (c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor, (d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.).” inoltre, evidenzia che il giudice d’appello ha “elusi gli snodi logici e giuridici della vicenda trascurando il contenuto esplicito degli accordi intercorsi” tra la società e l’associazione sportiva che prevedevano la corresponsione di un corrispettivo, nei limiti di legge, a fronte dell’apposizione del logo della società sulle divise, nella cartellonistica del campo da gioco e sulle locandine degli eventi sportivi.
La Corte di Cassazione pertanto ha confermato la natura pubblicitaria di tale tipo di spese e relativa intera deducibilità nell’esercizio.