Indispensabile la gara per l’affidamento dell’organizzazione di eventi culturali
La delibera con cui il Comune dispone l’affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e promozione di eventi culturali senza previa pubblicazione di un bando di gara, ma con procedura negoziata: è illegittima. Questo nel merito il provvedimento As1593/2019 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Quotidiano Enti Locali – Il Sole 24 Ore – 16 luglio 2019
Obbligatoria la gara per l’affidamento dei servizi di organizzazione di eventi culturali
di Michele Nico
È illegittima la delibera con cui l’ente locale dispone l’affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e promozione di eventi culturali con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara. Con il provvedimento As1593/2019l’Autorità garante della concorrenza e del mercato osserva che nell’ambito delle attività propedeutiche allo svolgimento dei servizi culturali, ove sussiste un mercato di riferimento, le regole sull’evidenza pubblica vanno applicate e non consentono l’esercizio della discrezionalità amministrativa.
Il fatto
L’Antitrust censura l’operato di un Comune che, per organizzare alcuni eventi culturali presso la sede dei musei civici, ha disposto una pluralità di affidamenti diretti (Articolo 63, dlgs 50/2016), senza svolgere una consultazione preliminare di mercato tra più operatori nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, come prevede l’ultimo comma del disposto normativo.
La vicenda prende le mosse dalla segnalazione di un parlamentare e di 2 consiglieri comunali, che inviano all’Agcm una delibera consiliare del febbraio 2018, avente quale oggetto «Proposta di programma espositivo a carattere temporaneo sulle avanguardie artistiche del ‘900 – atto d’indirizzo», ove si pianifica un ciclo di esposizioni culturali senza il ricorso a procedure selettive per l’affidamento dei servizi necessari ad allestire gli eventi.
Il parere dell’Agcm
L’autorità rileva, in primo luogo, che con la delibera l’ente locale ha esercitato la propria discrezionalità non già nel senso di acquisire servizi per organizzare un’esposizione relativa a uno specifico artista, bensì per realizzare un ciclo di esposizioni rispetto al quale esiste uno specifico mercato, anche a livello sovranazionale, che avrebbe comportato l’obbligo di esperire gare a evidenza pubblica.
Tra i principi da rispettare in questo caso l’Antitrust assegna particolare importanza non solo ai principi di trasparenza e concorrenza nella scelta dell’operatore, ma anche al principio di rotazione che «mira a garantire la contendibilità degli affidamenti pubblici in contesti di confronto concorrenziale affievolito, e mira altresì a evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo all’affidatario uscente, come confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa».
In definitiva, la sussistenza di un segmento di mercato concorrenziale e l’assenza di un’esclusiva sul fronte dell’offerta del servizio sono condizioni che precludono alla Pa l’esercizio della benché minima discrezionalità amministrativa, conseguentemente il ricorso alla procedura negoziata senza bando si configura quale violazione delle regole sull’evidenza pubblica, suscettibile di ingenerare profili di responsabilità in capo agli uffici dell’ente.
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