Indennità chilometriche – Chiarimenti Agenzia delle Entrate
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti importanti circa il trattamento fiscale delle indennità chilometriche corrisposte nell’ambito di attività sportive dilettantistiche attraverso l’emanazione della Risoluzione 38/E dell’11 aprile 2014. Si sottolinea principalmente che, per quanto riguarda le prestazioni rese nell’ambito di associazioni e società sportive dilettantistiche non vi sia una disciplina civilistica compiuta a differenza delle attività sportive professionistiche, i cui inquadramenti possibili sono di lavoro dipendente o in taluni specifici casi di lavoro autonomo.
Le prestazioni sportive dilettantistiche vengono ricomprese tra i redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1 lettera m) del T.U.I.R. in cui vengono indicati rispettivamente “indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati … nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.
Il successivo art. 69 comma 2 del T.U.I.R. descrive il regime di favore rivolto e la determinazione del reddito imponibile disponendo che “Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.”
Ritornando al tema centrale, ovvero, il trattamento tributario delle indennità chilometriche, si specifica che esse non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini fiscali se ricorrono contemporaneamente 2 requisiti fondamentali:
– siano documentate, ovvero essere quantificate analiticamente seguendo le tabelle ACI;
– siano effettuate al di fuori del territorio comunale in cui il percipiente ha la dimora abituale o la residenza. Non assume rilievo a questi fini la sede della società sportiva dilettantistica che eroga il rimborso.
Analogo trattamento viene previsto per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto.
Le indennità chilometriche determinate con criteri forfettari, ovvero stabilendo un rimborso con criteri soggettivi, o effettuate nell’ambito del territorio comunale di residenza del percipiente costituiscono reddito imponibile ai fini Irpef, il quale gode di un’esenzione d’imposta fino al raggiungimento dei 7.500,00€ annui.
Nel caso in cui il soggetto percipiente sia inquadrato con contratto di lavoro dipendente, il trattamento delle indennità chilometriche segue le regole previste per le categorie reddituali.