Inapplicabilità dell’aliquota ridotta per la locazione del posto barca

La Corte di Giustizia Ue con sentenza di del 19 dicembre 2019, relativa alla causa C-715/18 ha sancito l’impossibilità di applicare l’aliquota IVA ridotta, come prevista per le strutture ricettive, in relazione alla locazione di spazi di ormeggio per le imbarcazioni da diporto. La pronuncia è coerente con la prassi amministrativa locale.

Eutekne.info – 20 dicembre 2019

Locazione del posto barca con aliquota IVA ordinaria

La Corte di Giustizia ha stabilito l’inapplicabilità dell’aliquota ridotta prevista per alberghi e strutture ricettive

Emanuele GRECO

Con sentenza di ieri, relativa alla causa C-715/18, la Corte di Giustizia Ue ha sancito l’impossibilità di applicare l’aliquota IVA ridotta in relazione alla locazione di spazi di ormeggio per le imbarcazioni da diporto.
La pronuncia, riferita all’applicazione dell’art. 98, par. 2 della direttiva 2006/112/Ce, appare coerente con l’interpretazione fornita, a livello nazionale, dalla prassi amministrativa.

La ris. Agenzia delle Entrate n. 1 del 19 gennaio 2010 aveva, infatti, chiarito che alle operazioni di locazione di posti barca è applicabile l’aliquota IVA ordinaria (all’epoca del documento di prassi pari al 20%, oggi al 22%).
In tale documento era richiamata la sentenza della Corte di Giustizia 3 marzo 2005, causa C-428/02, la quale aveva affermato che, per la locazione di posti barca e di posti a terra per il rimessaggio delle barche, è applicabile il regime IVA previsto per le locazioni di beni immobili e, più precisamente, per le locazioni di aree destinate al parcheggio di veicoli.

Di riflesso, la risoluzione n. 1/2010 dell’Agenzia delle Entrate aveva concluso per l’impossibilità di applicare alle locazioni di posti barca il regime di esenzione previsto, a livello nazionale, dall’art. 10 comma 1 n. 8 del DPR 633/72 e, a livello comunitario, dall’art. 135, par. 2, lett. b) della direttiva 2006/112/Ce, in quanto ne sono escluse le locazioni di aree destinate a parcheggio.

A differenza del precedente intervento, la sentenza della Corte di Giustizia Ue di ieri, relativa alla causa C-715/18, interviene più specificamente sull’aliquota IVA applicabile alle suddette prestazioni.
La norma di riferimento, a livello comunitario, è l’art. 98 della direttiva 2006/112/Ce, il quale attribuisce la possibilità per gli Stati membri di applicare aliquote IVA ridotte, in deroga al principio – sancito dal precedente art. 96 – tale per cui ciascuno Stato membro applica un’aliquota IVA ordinaria identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi.

Al fine di individuare i beni e i servizi che possono fruire delle aliquote agevolate, è previsto un elenco esaustivo nell’allegato III della menzionata direttiva.
Più precisamente, il punto 12 dell’Allegato III consente agli Stati membri di applicare un’aliquota IVA ridotta all’“alloggio fornito da alberghi e simili, compresi gli alloggi per vacanze e l’affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte”.

Nel caso esaminato dalla Corte Ue la questione verteva sulla possibilità di assimilare la locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni all’affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte.
Nel pervenire alla conclusione, i giudici comunitari rammentano che le disposizioni aventi carattere di deroga rispetto alla disciplina IVA devono essere interpretate restrittivamente e, in particolare, è da interpretarsi in senso restrittivo la nozione di alloggio (Corte di Giustizia 10 novembre 2016, causa C-432/15).
L’ambito di applicazione dell’aliquota IVA agevolata per le prestazioni di alloggio fornito da alberghi e altre strutture ricettive non può essere esteso alle prestazioni che non rientrano nella formulazione della norma oppure che non siano intrinsecamente connesse alla nozione stessa di “alloggio”.

L’aliquota agevolata non è, dunque, applicabile alla locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni, in quanto detti servizi non figurano nella formulazione dell’allegato III, punto 12 della direttiva 2006/112/Ce, né risultano intrinsecamente connessi alla nozione di alloggio. Difatti, tali prestazioni perseguono in via prioritaria lo scopo di consentire la stabilizzazione e l’ormeggio delle imbarcazioni.

Inoltre, la sentenza richiama i principi comunitari che regolano l’applicazione delle aliquote ridotte. Nel redigere l’allegato III relativo alle aliquote agevolate, il legislatore comunitario ha inteso includere i beni e i servizi corrispondenti a scopi sociali o culturali, purché non presentassero alcun rischio o presentassero pochi rischi di distorsione della concorrenza. Nello specifico, l’aliquota ridotta per le diverse forme di alloggio, in particolare per le vacanze, risponde a un’esigenza essenziale delle persone in viaggio e intende agevolare un ampio accesso alle prestazioni di cui trattasi.
Tuttavia, come rilevato nella sentenza, i servizi di locazione di posti barca assolvono funzioni diverse rispetto agli affitti per campeggi e non si trovano in situazione di concorrenza gli uni con gli altri.

La pronuncia di ieri riveste qualche interesse anche per i c.d. “marina resort”, i cui servizi beneficiano dell’aliquota del 10% prevista per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive ai sensi del n. 120 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72.
Si rammenta, difatti, che l’art. 32 del DL 133/2014 ha equiparato alle “strutture ricettive all’aria aperta”, per le quali si applica l’aliquota IVA del 10%, anche le “strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” (c.d. “marina resort”). Con il DM 6 luglio 2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha, quindi, definito i requisiti minimi che devono possedere i “marina resort” per essere equiparati alle “strutture ricettive all’aria aperta”.

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Corte di giustizia 19.12.2019 n. C-715-18

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