Impianti sportivi: possono beneficiare dell’iva al 10% entro alcuni limiti
Con la Sentenza 9999 del 29 marzo 2022, la Corte di Cassazione si esprime sull’ applicabilità dell’aliquota 10% di Iva per le opere di urbanizzazione secondaria, in particolare per gli impianti sportivi.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva alla Corte, dopo essere stato rigettato il suo appello alla Commissione Tributaria Regionale del Molise.
Una società, proprietaria di un impianto sportivo, faceva ricorso alla Commissione tributaria di Campobasso a seguito di un atto di contestazione a fini IVA con il quale si negava l’applicazione del tributo in misura inferiore al dovuto, per l’anno 2006, irrogando quindi una sanzione amministrativa.
La società impugnava l’atto sostenendo che l’Iva da applicare fosse quella al 10%, e quindi fosse stata versata nella misura corretta, perché rientrante nel concetto di opere di urbanizzazione secondaria, come previsto dall’art. 4 della L. n. 847 del 1964.
In tale normativa, vengono inseriti nel concetto di opere di urbanizzazione secondaria anche gli impianti sportivi “di quartiere”.
La Corte ha specificato che il termine quartiere non deve essere considerato letteralmente, ma in senso logico-evolutivo: devono essere qualificate “di quartiere” non soltanto nel caso che siano destinate ad essere utilizzate dagli abitanti di una determinata zona urbana ma anche quando sono realizzate per essere messe a disposizione dell’intera popolazione. Inoltre è necessario che tale impianto sia destinato ad un uso pubblico, ovvero sia messo a disposizione dell’intera collettività e non sia quindi destinato ad essere utilizzato esclusivamente o prevalentemente da particolari categorie di soggetti, come ad esempio gli iscritti a società sportive, o dipendenti comunali o simili.
Nel caso in questione, questi limiti non erano rispettati pertanto la corte accoglieva il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassava la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigettava l’originario ricorso del contribuente.