Immigrazione, dal Ministero la ripartizione di 1.160 unità tra le Federazioni sportive nazionali

Con la Circolare n. 1422/2017, il Ministero dell’Interno ha reso noto che il decreto del 7 marzo scorso ha approvato la delibera n. 1565/2016 del Consiglio nazionale del CONI, concernente la ripartizione tra le Federazioni sportive nazionali (FSN) del numero di atleti stranieri non appartenenti all’Unione europea ai quali è consentito l’ingresso in Italia, per la stagione agonistica 2016-2017.

Eutekne s.p.a. – 20 aprile 2017

Definite le procedure di immigrazione per la stagione agonistica 2016-2017

Il Ministero dell’Interno ha individuato la ripartizione di 1.160 unità tra le Federazioni sportive nazionali

di Andrea COSTA

Con la circolare n. 1422/2017, il Ministero dell’Interno ha reso noto che il decreto del 7 marzo scorso ha approvato la delibera n. 1565/2016 del Consiglio nazionale del CONI, concernente la ripartizione tra le Federazioni sportive nazionali (FSN) del numero di atleti stranieri non appartenenti all’Unione europea ai quali è consentito l’ingresso in Italia, per la stagione agonistica 2016-2017.

In particolare, la quota massima di atleti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, individuata dal DPCM 4 novembre 2016 in 1.160 unità, dovrà essere ripartita tra le Federazioni Sportive Nazionali secondo i criteri dettati dal CONI.
A titolo esemplificativo, alcune delle 1.160 quote sono state così suddivise: Federazione italiana giuoco calcio (60), Federazione ciclistica  italiana (95), Federazione italiana hockey (95), Federazione italiana nuoto (40), Federazione italiana pallavolo (100), Federazione italiana pallacanestro (218), Federazione italiana rugby (80). Inoltre, tra quelle assegnate il CONI ne ha trattenute 80.

Rispetto alla generalità delle procedure di immigrazione previste dal DLgs. 286/1998 (c.d. Testo unico dell’immigrazione), l’ingresso e il soggiorno degli sportivi extra-Ue è regolato dalla disciplina speciale contenuta nell’art. 27, lett. p) del medesimo TU, che non attribuisce un ruolo centrale allo Sportello unico e al Ministero del Lavoro, bensì al CONI e alle Federazioni sportive.
In generale il limite massimo degli ingressi degli sportivi extra-Ue viene fissato annualmente con un DPCM su proposta del CONI e le richieste di ingresso vengono presentate dalle società sportive alle competenti federazioni, che possono accettarle entro il limite delle quote loro assegnate.
Come chiarito con la circolare del CONI 1° dicembre 2015 n. 0010244/15, le Federazioni sportive nazionali, comprendenti sia il settore professionistico che dilettantistico, stabiliscono autonomamente se destinare tutte le quote assegnate solo a un settore o a entrambi, influenzando così la proporzione tra visti per lavoro subordinato/sport e visti per attività sportiva dilettantistica.

È importante evidenziare come nel limite delle quote non vengano inclusi unicamente gli atleti che effettuano il primo ingresso in Italia, essendovi ricompresi anche quelli già presenti sul territorio nazionale con un regolare permesso di soggiorno solo per motivi sportivi, di lavoro, familiari (fatte salve le norme che regolano i vivai giovanili). Dunque dovranno corrispondere una nuova quota anche gli atleti tesserati da una Federazione sportiva nazionale che siano stati riconfermati per la stagione successiva.
Nell’ambito della medesima Federazione sportiva nazionale è inoltre consentito il trasferimento degli sportivi stranieri tra società sportive.

Operativamente, la società sportiva che abbia la necessità di avvalersi della prestazione di sportivi professionisti extra-Ue – ma procedure analoghe sono previste per i dilettanti – deve formulare una proposta di contratto di soggiorno compilando l’apposito modello (Modello SP) ed una richiesta di dichiarazione nominativa d’assenso per lavoro subordinato/sport alla Federazione sportiva nazionale cui è affiliata, dandone comunicazione alla questura competente.
Accertato il possesso dei requisiti per il tesseramento, la federazione trasmette al CONI la proposta di contratto di soggiorno e la richiesta di dichiarazione nominativa d’assenso al lavoro subordinato/sport.

La società sportiva deve formulare una proposta di contratto di soggiorno

A questo punto il CONI, recepita la richiesta della società sportiva per il tramite la federazione di appartenenza, effettua i controlli di rito e accerta la disponibilità delle quote. Acquisito il parere-nulla osta della questura, lo stesso CONI emetterà la “dichiarazione nominativa d’assenso”, inoltrandola alla rappresentanza diplomatica estera competente e allo Sportello unico di riferimento. Il visto viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatica estera e lo sportivo straniero entro otto giorni dal suo ingresso in Italia dovrà presentarsi allo Sportello unico competente per sottoscrivere il contratto di soggiorno, richiedere il codice fiscale e il modulo relativo alla richiesta di permesso di soggiorno.

La società sportiva richiedente dovrà assolvere gli obblighi in materia di assunzione utilizzando il modello UNILAV. Ai fini del tesseramento, inoltre, il permesso di soggiorno costituisce un documento essenziale, che deve essere richiesto, come di consueto, tramite l’ufficio postale.

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Circolare 1422

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