Il trust non potrà entrare a far parte del Terzo settore
Il Tar della Campania ha rigettato il ricorso presentato da un trustee a seguito di diniego di iscrizione al Runts con finalità solidaristiche. Alla base delle motivazioni del ricorso vi erano il trattamento discriminatorio del trust rispetto a quello riservato ai rami degli enti religiosi, anch’essi privi di soggettività giuridica ma ammessi al Runts.
Il Tar con questa decisione ribadisce l’accesso al Runts ai soli enti di carattere privato dal punto di vista civilistico e considera “solo in via subordinata il trattamento fiscale”. Inoltre esclude il trattamento discriminatorio rispetto ai rami degli enti religiosi in quanto gli stessi sono riconducibili agli enti religiosi per “proprietà transitiva” e acquisiscono pertanto la personalità giuridica dell’ente religioso. Il trust possiede solo riconoscimento dal punto di vista tributario che non è sufficiente per essere iscritti al Runts.
Quale destino per i trust onlus a seguito della riforma del Terzo settore?
Il trust non risulta tra i soggetti idonei a essere qualificati come Ets nell’ambito del codice del terzo settore, tuttavia il regime delle Onlus verrà abrogato a seguito di autorizzazione europea sulle misure fiscali introdotte dal Codice del terzo settore.
Pertanto i Trust onlus si troveranno di fronte a una scelta cruciale, devolvere il patrimonio accumulato da quando hanno iniziato a godere delle agevolazioni fiscali Onlus o cambiare veste e accedere al Terzo settore.
Data la struttura del Trust la forma giuridica più appropriata è quella della Fondazione che vedrebbe il trust quale socio fondatore e permetterebbe di adeguare lo statuto alle finalità originarie del Trust, naturalmente individuando un’attività conforme all’art. 5 del Cts.
La strada della trasformazione da Trust a Fondazione non pare percorribile non essendo il primo un soggetto di diritto.