Il sequestro in forma diretta scatta in caso di omessa tenuta della contabilità
L’omessa tenuta della contabilità da parte di un ente non commerciale comporta il reato di dichiarazione infedele e ciò consente in via cautelare il sequestro in forma diretta degli importi presenti sul conto corrente.
Questa è la conclusione a cui è giunta la Cassazione con sentenza n. 19163 depositata il 17 maggio 2021.
Il caso: Una Fondazione Onlus subiva un sequestro preventivo disposto in forma diretta sul proprio conto corrente a seguito di omessa contabilizzazione di entrate, ritenendo che tale mancanza costituisse conferma del nesso di derivazione con il reato tributario di cui all’art. 4 d.Igs. 74/2000, avendo consentito l’evasione di imposta e la contestuale alterazione della contabilità.
La Fondazione presentava ricorso dinanzi al Tribunale di Salerno, respinto, e successivamente dinanzi alla Corte di Cassazione chiedendo la revoca del sequestro in forma diretta esponendo tra i motivi del ricorso la mancanza della commissione del reato trattandosi di somme riferite ad attività istituzionale essendo entrate da contributi pubblici regionali allegando peraltro i propri estratti conto correnti a supporto della propria tesi.
Tuttavia la Corte, nel rigettare il ricorso, rammenta che anche per gli enti che non svolgono attività commerciale sono, infatti, previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, specifici oneri di contabilizzazione. Per quanto specificamente attiene alle Onlus, tale essendo la natura della Fondazione ricorrente, “l’art. 20 bis del suddetto decreto dispone, peraltro a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, che debbano, in relazione all’attività complessivamente svolta (comprensiva, cioè, sia dell’attività istituzionale sia delle attività connesse), redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in un apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali (documento questo che coincide con il bilancio o rendiconto annuale, la cui redazione è altresì prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera g, Dlgs 460/1997), con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall’articolo 22 del Dpr 600/1973, prevedendo comunque il terzo comma della disposizione in esame che tali obblighi si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 cod. civ.”.
Trattasi in estrema sintesi di una contabilizzazione che, ancorchè semplificata rispetto alla disciplina imposta alle imprese commerciali – cui le medesime onlus devono uniformarsi in relazione alle attività direttamente connesse, in quanto considerate per natura commerciali -, implica comunque il rispetto di stringenti obblighi contabili, finalizzati a garantire trasparenza ed efficienza nella loro gestione a fronte delle rilevanti agevolazioni fiscali riconosciute a loro favore.
Pertanto le operazioni effettuate non possono ritenersi giustificate in assenza della contabilizzazione, indipendentemente dal fatto che fossero esenti da tassazione e da obbligo di dichiarazione fiscale.