Il reato di assunzione di sostanze dopanti rileva nel momento consumativo

Il caso: la Corte di appello di Trento confermava la decisione emessa dal Tribunale di Trento, la quale aveva condannato un’atleta alla pena di giustizia per il reato previsto dall’art. 9, comma 1, I. n. 376 del 2000, a lei ascritto per aver assunto sostanza dopante al termine della gara di sci di fondo. La competenza territoriale è rimasta in capo al Tribunale in cui si è svolta la gara e per questo, avverso l’indicata sentenza, l’imputata, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato su due motivi. Con il primo si denuncia il vizio di motivazione in relazione al rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale mentre con il secondo si lamenta l’errata applicazione degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. e dell’art. 9 I. n. 376, del 2000 e correlato vizio di motivazione.

La Cassazione rigetta entrambe le motivazione legate al ricorso e conferma che il reato di assunzione di sostanze dopanti, si perfeziona nel momento dell’assunzione della sostanza vietata, essendo irrilevante l’eventuale perdurante pericolo dell’alterazione delle prestazioni agonistiche; ne consegue che la competenza territoriale va individuata in relazione al luogo in cui la sostanza viene somministrata, assunta o favorita nell’assunzione e non in relazione al luogo in cui il reato sia stato accertato, essendovi, di regola, uno iato temporale tra assunzione ed accertamento (come nel caso in esame, in cui il reato è stato accertato a seguito di controlli effettuati al termine di una competizione sportiva).

Sentenza 24884 del 25.06.2021

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