Il Notaio è legittimato ad iscrivere al Runts un’associazione priva di personalità giuridica
Con lo Studio n. 14-2022/CTS, approvato dalla Commissione Terzo Settore il 1° dicembre 2022, il Consiglio nazionale del notariato ha chiarito la propria posizione in merito alla legittimazione del Notaio alla richiesta di iscrizione degli atti costitutivi e modificativi degli enti privi di personalità giuridica.
Ai sensi dell’art. 22 comma 2 del Cts il Notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di una associazione o fondazione in possesso dei requisiti per l’ottenimento della personalità giuridica, verificata la sussistenza del patrimonio minimo, deve depositarlo entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore.
In caso invece di associazione priva di personalità giuridica, ai sensi dell’art. 47 del Cts, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore deve essere presentata dal legale rappresentante dell’ente o della rete associativa cui l’ente eventualmente aderisca.
Tuttavia, il notariato specifica che “per le richieste di iscrizioni al Runts al di fuori dei casi previsti dall’art. 22 CTS (ossia per l’iscrizione di atti costitutivi e modificativi di ETS non personificati), il notaio è comunque legittimato a richiedere l’iscrizione dell’atto da lui ricevuto e non occorre esibire all’Ufficio del Runts apposito mandato al pubblico ufficiale rogante”.
Tale apertura assolve un ruolo molto importante in una realtà in cui i legali rappresentanti delle associazioni non riconosciute si trovano di fronte alla necessità di procedere in autonomia all’iscrizione del proprio ente presso il Runts o di atti modificativi con l’onere di indicare tutti i dati dell’ente e dei membri del consiglio direttivo, oltre che essere in possesso dell’identità digitale (SPID) o di carta di identità elettronica.