Il minore non può essere escluso dalla vita associativa di un’ASD
La minore età degli associati ad una associazione sportiva non può essere utilizzata come circostanza valida per escluderli dalla vita associativa, ledendo in tal modo il diritto a parteciparvi, anche se rappresentati da chi ne ha la potestà genitoriale.
Sinteticamente questo, il principio di diritto affermato dalla Cassazione con l’Ordinanza n. 23228/2017.
Eutekne.info – 24 ottobre 2017
Non si può essere esclusi dalla vita associativa dell’ASD per la minore età
Norme statutarie sull’esercizio dei diritti partecipativi non disapplicabili perché la rappresentanza ex lege spetta a chi ne ha la potestà genitoriale
di Francesco NAPOLITANO
La minore età degli associati non può essere utilizzata come circostanza per escluderli dalla vita associativa: in tal modo si lede il diritto a parteciparvi, ancorché rappresentati da chi ne ha la potestà genitoriale.
È questo, in sintesi, il principio di diritto affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 23228/2017, nella quale ha analizzato il caso di un’ASD che annoverava tra le proprie fila numerosi soci minori di età.
Nei fatti, in seguito a ricorso contro avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA, l’Ufficio otteneva vittoria in giudizio di primo grado, ma l’associazione ricorreva in appello e, in questa sede, la Commissione tributaria regionale riconosceva che “l’Associazione contribuente aveva in concreto rispettato le regole normative dettate al fine del riconoscimento del regime fiscale agevolato (…), con particolare riguardo alla «democrazia interna», trattandosi di associati prevalentemente minori e quindi inabilitati a partecipare alle assemblee”.
A fronte di tale decisione, l’Agenzia delle Entrate chiedeva la cassazione della sentenza, oltre che per la violazione di varie norme in materia (art. 148 del TUIR, art. 90 della L. 289/2002, ecc.), soprattutto con particolare riguardo proprio a tale ultima affermazione, in base alla quale ai giudici di secondo grado era apparso che l’ASD avesse rispettato i criteri della “democraticità della vita associativa”.
Di avviso contrario la Cassazione, che, accogliendo le eccezioni del Fisco, ha effettuato una ricognizione su un paio di punti ritenuti fondanti in materia di agevolazioni in ambito sportivo dilettantistico: un primo, per cui tali agevolazioni si applicano soltanto in presenza di conformità e rispetto delle clausole obbligatoriamente da inserire negli statuti delle ASD, ai sensi dell’art. 148, comma 8 del TUIR (cfr. Cass. n. 4872/2015) e un altro, per il quale “in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare (…) i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione” (cfr. Cass. n. 21406/2012).
Per i supremi giudici, la decisione di secondo grado non aveva rispettato nessuno dei punti suddetti (sostenuti dalla citata giurisprudenza), addossando indebitamente l’onere della prova a carico dell’Agenzia.
Inoltre, cosa ritenuta di un peso specifico notevole, il legale rappresentante aveva rilasciato dichiarazioni confessorie secondo le quali – a parer suo – le norme statutarie relative all’esercizio dei diritti partecipativi erano state disapplicate di fatto dall’ASD in quanto molti associati erano minori di età.
Al riguardo, la Cassazione ha affermato che tale circostanza non può costituire un’eccezione giuridicamente corretta, in quanto è del tutto incontestato che la rappresentanza ex lege dei soggetti minori spetta ai soggetti esercitanti la responsabilità genitoriale. Da qui, la cassazione della sentenza e il successivo rinvio al giudice a quo per il nuovo esame alla luce dei principi di diritto contenuti.
La fattispecie sopra esposta è più frequente di quanto non si possa pensare, attesa la numerosa platea di ASD che svolgono attività sportiva dilettantistica che coinvolge una molto più numerosa platea di giovanissimi sportivi. In questo caso, mancando la capacità di agire in quanto minori, per i giovani atleti i diritti partecipativi vanno esercitati dai genitori, ex art. 320 c.c.
L’esclusione costituisce assenza di “democraticità della vita associativa”
Pertanto, il comportamento tenuto dall’ASD del caso in esame è errato in questa misura, maggiormente in situazioni ove le compagini associative sono composte quasi esclusivamente da minori di età, magari perché trattasi di pratica sportiva dilettantistica tipica dei giovani atleti. In altri termini, escludere dalle assemblee i minori perché non hanno capacità di agire costituisce assenza di quel fondamentale momento che è la “partecipazione attiva alla vita associativa”, altrimenti declinata in “democraticità della vita associativa”.
Di sicuro, i minorenni devono necessariamente rivestire la qualifica di tesserati, oltre che ai fini assicurativi, soprattutto per la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici da questi [rectius, genitori] versati a fronte di prestazioni svolte da parte dell’ASD nei loro confronti, ex art. 148, comma 3 del TUIR.
Piuttosto, pare opportuno riflettere sul corretto adempimento da porre in essere da parte delle ASD in questi casi.
Infatti, per effetto della rappresentanza dei genitori, il contratto dovrebbe stipularsi da questi ultimi “in nome e per conto” del minore, di tal che costui acquisisca la qualifica di “associato”. Così, diventerebbe anche destinatario delle convocazioni e avrebbe titolo a parteciparvi, ancorché senza possibilità di prendere decisioni di carattere economico/patrimoniale (ad esempio delibere in ordine a operazioni straordinarie o che espongano il sodalizio a situazioni debitorie) e di sicuro senza alcun diritto all’elettorato passivo.
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