Il Legale Rappresentante risponde in via personale per conto dell’Associazione estinta

di Alessandra Bozzo

L’accertamento nei confronti di un’associazione non riconosciuta emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al suo legale rappresentante è valido poiché egli ne è responsabile in via personale e solidale ex. art. 38 c.c. fino al termine all’espletamento dei controlli svolti sull’associazione.

Questo il contenuto della sentenza n. 25451/21 depositata il 21 settembre 2021.

Il Legale Rappresentante veniva raggiunto da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito di recupero a tassazione ai fini Iva, Ires e Irap per l’anno d’imposta 2006 in relazione a operazioni oggettivamente inesistenti per pubblicità e sponsorizzazioni.

Il ricorrente presentava ricorso deducendo l’inesistenza dell’atto impositivo in quanto emesso nei confronti di un soggetto cessato. Il ricorso veniva accolto in primo grado dalla CTP ma respinto dalla CTR a seguito di controricorso depositato dall’Agenzia delle Entrate.

Il Legale Rappresentante pertanto ricorre in Cassazione basando le proprie ragioni su due motivi:

Il primo motivo è la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.c. poiché emesso nei confronti di un soggetto non più esistente specificando che l’atto avrebbe dovuto essere intestato al soggetto materiale esecutore dell’attività effettivamente svolta.

Tale motivo risulta infondato poiché l’estinzione di un ente non preclude all’Amministrazione Finanziaria di far valere le proprie pretese tributarie. L’attività accertativa non più essere esperita nei confronti dell’associazione essendo cessata, e la stessa può essere rivolta solo a coloro che si sono succeduti nella carica di legale rappresentante. È irrilevante la pretesa che l’atto impositivo sia intestato alla persona fisica e non all’associazione e questo trova pieno riscontro nell’art. 65 d.p.r. 633/1972 in quanto il legale rappresentante risponde “in via successoria” in qualità di responsabile in solido con l’associazione estinta.

Il secondo motivo si basava sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 56 del d.p.r. 633/1972 in tema di notificazione e motivazione degli accertamenti in quanto la CTR ha motivato per relationem con riferimento ad atti coperti da segreto istruttorio penale.

I Giudici ritengono tale motivazione inammissibile in quanto gli atti sono stati notificati al legale rappresentante e quindi perfettamente conoscibili dallo stesso.

Per questi motivi la Corte respinge il riscorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cassazione Sentenza n. 25451-21 dep. 21-09-2021

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