Il Giudice sportivo decide sulle “vittorie a tavolino”

Un torneo di brigde svoltosi nel 2020 si concludeva con la vittoria a tavolino di una asd in quanto l’avversaria non si era fisicamente presentata alla competizione sportiva. L’asd sconfitta ricorreva dinanzi a questa decisione di fronte al Collegio di Garanzia del CONI che ne accoglieva il ricorso trattandosi di impossibilità a partecipare al torneo causa Covid.

L’asd ricorreva dinanzi alla determinazione del Collegio di Garanzia per erronea “declinazione della giurisdizione” al TAR del Lazio che declinava la giurisdizione al giudice statale.

Secondo il Consiglio di Stato, il Giudice in primo grado ha argomentato la propria decisione in modo condivisibile in quanto trattasi di applicazione di regole tecniche e sportive di gioco e non di provvedimenti che incidono su diritti o interessi delle parti.

Infatti, commentano i giudici, “Ai sensi del d.l. 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla L. 17 ottobre 2003 n. 280, i rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, con conseguente sottrazione al controllo giurisdizionale statale degli atti a contenuto tecnico sportivo.

Sono invece attribuite alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria ove abbiano per oggetto i rapporti patrimoniali tra Società, Associazioni ed atleti, mentre ogni altra controversia avente per oggetto atti del C.O.N.I. o delle Federazioni sportive nazionali è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.

Il contesto in cui si intende muoversi è il diverso risultato sportivo che si vuole ottenere, in concreto, con il ricorso di cui si controverte in questa sede, ambito riservato alla sfera esclusiva della giustizia sportiva.

Per questi motivi il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale rigetta l’appello con compensazione delle spese di giudizio. 

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