Il gestore del maneggio è responsabile per i danni subiti dall’allievo
Il gestore di un maneggio, proprietario o utilizzatore dei cavalli ivi presenti utilizzati per lo svolgimento di lezioni di equitazione, è responsabile quale esercente di attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c. dei danni subiti dagli allievi, qualora siano cavallerizzi principianti o inesperti. Questo il principio della Corte di cassazione con sentenza n. 24211 del 2015.
Il fatto
Un’allieva all’interno del maneggio mentre stava ultimando la terza lezione di un corso di equitazione, veniva disarcionata dal cavallo che stava montando, imbizzarritosi per il passaggio nelle vicinanze di alcuni cavalieri al galoppo, riportando gravi lesioni con postumi invalidanti.
La sentenza
L’iter del contenzioso prodottosi approdava al vaglio della Corte di Cassazione.
I Giudici sancivano che il gestore di un maneggio è responsabile dei danni riportati dagli allievi partecipanti le lezioni o corsi qualora essi siano cavallerizzi principianti o inesperti.
Il principio espresso dalla Suprema Corte rimarca che nel “caso di allievi più esperti l’attività equestre è soggetta alla presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. ( con la conseguenza che spetta al proprietario od all’utilizzatore dell’animale che ha causato il danno fornire non soltanto la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno é stato causato da un evento fortuito ), il gestore del maneggio risponde viceversa quale esercente di attività pericolosa ex art, 2050 c.c. dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione qualora gli allievi siano come nella specie principianti, del tutto ignari dì ogni regola di equitazione, ovvero giovanissimi.”
La nota
La Cassazione è giunta a sentenza il 27 novembre 2015. L’infortunio dell’allieva avvenuto nel maneggio, dal quale è scaturito il contenzioso per il risarcimento dei danni sofferti, si era verificato il 9 settembre 1992! Ogni altro commento si ritiene superfluo!