Il Fisco deve dimostrare l’assenza di democraticità e trasparenza negli enti associativi

L’Agenzia delle Entrate non può disapplicare i benefici fiscali ad un’Associazione Sportiva Dilettantistica limitandosi ad una generica contestazione di assenza di democraticità e trasparenza, ma deve dimostrare concretamente le irregolarità commesse. È quanto affermato dalla C.T. Prov. di Reggio Emilia nella Sentenza n. 258-01-17 del 24-10-2017.

Eutekne.info – 14 novembre 2017

Assenza di democraticità e trasparenza da dimostrare negli enti associativi

Il Fisco deve indicare nello specifico le violazioni poste in essere dal contribuente

di Enrico SAVIO

L’Amministrazione finanziaria non può limitarsi a una generica contestazione della violazione del principio di democraticità e trasparenza nella gestione dell’ente per disapplicare le agevolazioni fiscali proprie del mondo sportivo dilettantistico.
Come affermato dalla C.T. Prov. di Reggio Emilia nella sentenza n. 258/01/17, il Fisco deve dimostrare in concreto le irregolarità commesse dal sodalizio accertato.

In particolare, nell’ambito di un accertamento subito da un’associazione sportiva dilettantistica operante nel settore della danza, l’Agenzia della Entrate aveva riqualificato come “commerciali” le quote di frequenza corrisposte da associati e tesserati (con conseguente recupero a tassazione ai fini IVA e imposte dirette) nonché considerato decaduto il regime ex L. 398/91 per irregolarità nella gestione delle movimentazioni finanziarie.
Tra le numerose violazioni richiamate dai verificatori nell’avviso di accertamento si ricorda l’assenza di democraticità interna (scarsa partecipazione degli associati alla vita associativa), la mancata istituzione del libro soci, la temporaneità del vincolo associativo (durata infrannuale degli abbonamenti), l’adozione di pratiche commerciali (rette di frequenza differenziate e sistemi di pubblicizzazione delle attività), la presunta distribuzione di utili tra gli associati.

L’associazione, percorsa inutilmente la strada dell’accertamento con adesione, trovava pieno accoglimento delle proprie ragioni in sede contenziosa da parte della C.T. Prov. reggiana, la quale ha sottolineato come il sodalizio accertato avesse puntualmente dimostrato nei fatti i presupposti per l’applicazione della disciplina di cui agli artt. 148, comma 3 del TUIR e 4, comma 4 del DPR 633/72 e della L. 398/91.

L’associazione, infatti, aveva documentato la bontà del proprio operato quale ente non commerciale senza finalità lucrativa in conformità al proprio statuto (regolarmente registrato in Agenzia delle Entrate), aveva esibito l’iscrizione al Registro CONI e l’affiliazione all’ente sportivo.
Le attività svolte erano riservate agli associati e tesserati sportivi a fronte del pagamento di corrispettivi specifici ex art. 148, comma 3 del TUIR e art. 4, comma 4 del DPR 633/72, che, trattandosi di proventi de-commercializzati per legge, non dovevano rientrare nell’area di tassazione ai fini IVA e imposte dirette (in linea con le indicazioni tracciate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, per tutte Cass. n 11456/2010).

L’assenza del libro degli associati (non obbligatorio per legge) è stata considerata dalla C.T. Prov. legittimamente sostituita dalla presenza delle domande di ammissione sottoscritte dagli aderenti; l’associazione, inoltre, aveva prodotto la prima nota contabile congiuntamente al rendiconto annuale approvato dall’assemblea degli associati.

Le verbalizzazioni del consiglio direttivo documentano la democraticità

Infine, l’attività e il funzionamento degli organi sociali, la democraticità-trasparenza e il coinvolgimento degli associati erano stati pienamente documentati mediante le verbalizzazioni del consiglio direttivo e dell’assemblea nonché dalle centinaia di dichiarazioni rilasciate dagli stessi associati e depositate in giudizio.

Le somme versate dai frequentatori (associati/tesserati) in cambio della partecipazione alle attività istituzionali statutarie (considerate di natura commerciale da parte del Fisco) hanno rappresentato a parere della Commissione “quote di frequenza” fiscalmente neutrali ai sensi degli artt. 148, comma 3 del TUIR e 4, comma 4 del DPR 633/72, essendo rispettati i requisiti formali e sostanziali sopra indicati.
A sostegno della propria tesi, i giudici emiliani hanno sottolineato l’irrilevanza nella differenziazione delle tariffe al fine di qualificarne la natura: tale variabilità sarebbe quindi collegata semplicemente alla “molteplicità e diversità delle attività svolte e non dal carattere commerciale o meno dell’attività posta in essere, essendo soggettivamente legato alle specifiche attività svolte” (c.d. corrispettivi specifici).

In merito alla decadenza dalla L. 398/91 per presunte violazione degli obblighi di tracciabilità, la Commissione ha valutato positivamente il comportamento dell’associazione che ha fornito prova documentale dei pagamenti eseguiti con le somme prelevate (tutti inferiori alla soglia di legge), errando l’Ufficio nel considerare quale causa di decadenza dal regime agevolato i prelievi/versamenti sopra la soglia di 516,46 euro.

Infine, nessuna distribuzione di utili si sarebbe configurata rappresentando gli emolumenti corrisposti ad alcuni associati i compensi di regolari rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione sportiva rispettosi dei limiti di cui al DLgs. 460/97, art. 10, comma 6.

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C.T. Prov. Reggio Emilia 24.10.2017 n. 258-1-17

 

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