Il Fisco deve dimostrare la parziale inesistenza della sponsorizzazione

Eutekne – 16 maggio 2018

Il Fisco deve dimostrare la parziale inesistenza della sponsorizzazione

La prova non può consistere nel solo acquisto dalla società coinvolta nella frode

di Antonio NICOTRA

I controlli eseguiti dall’Amministrazione finanziaria sulle false sponsorizzazioni hanno interessato, da tempo, il settore delle corse automobilistiche del rally, caratterizzato da un elevato numero di scuderie collegate a società di promozione pubblicitaria.

Il settore delle gare automobilistiche, infatti, si caratterizza per gli alti costi di gestione dei team ed è, per questa ragione, in continua ricerca di finanziatori (sponsor) che ne garantiscano la sopravvivenza.
In tal contesto, il sistema fraudolento favorisce l’evasione fiscale attraverso l’emissione e l’utilizzo di fatture per prestazioni parzialmente inesistenti. Il team incassa le somme necessarie per la partecipazione alle gare, mentre lo sponsor deduce dal reddito il relativo costo e detrae l’IVA (a fronte del servizio), costo che può rivelarsi gonfiato.

Secondo l’orientamento prevalente, avanzato nella giurisprudenza di legittimità (che ha enunciato principi generali, anche se, per quanto ci consta, difettano pronunce specifiche sulle sponsorizzazioni) e di merito, l’onere della prova dell’inesistenza parziale delle operazioni, ossia della sovraffatturazione dei costi, grava sull’Amministrazione e può essere assolto mediante presunzioni.

Si ritiene che il contenuto generico e standardizzato dei contratti di sponsorizzazione (privi, ad esempio, degli elementi essenziali, quali: le dimensioni del logo, la marca dell’auto, il nome del pilota, ecc.), nonché la sproporzione tra i costi di sponsorizzazione fatturati e l’utile aziendale, siano elementi indiziari probanti lo schema fraudolento (C.T. Reg. Milano 18 marzo 2016 n. 1609/6/16).
Talvolta, dopo il pagamento delle fatture per sponsorizzazione, eseguito con versamenti bancari tracciati, seguono i prelievi del denaro versato a mezzo assegno intestato allo stesso sponsorizzatore (il denaro sborsato ritorna nelle casse di chi lo ha anticipato, decurtato dal “compenso” per la sovrafatturazione). Anche questo elemento costituisce ulteriore indizio del meccanismo fraudolento, se non addirittura prova certa.

Trattandosi di operazioni mai realizzate, la prova indiziaria dell’assenza dell’operazione esclude in radice la buona fede del contribuente, il quale è ben consapevole di avere ricevuto (o meno) una fornitura di beni o una prestazione di servizi (Cass. 14 settembre 2016 n. 18118).
Non può certamente rilevare la buona fede (e, dunque, non può discutersi di ignoranza della frode) quando il pilota è direttamente interessato e, al tempo stesso, veste i panni del legale rappresentante della società sponsorizzata (C.T. Reg. Milano 13 febbraio 2017 n. 505/21/17).

Gli Uffici motivano “per relationem” i propri atti

Diverso è, invece, il caso (frequente) in cui, in sede di controllo, l’Ufficio, motivando “per relationem” i propri atti, estende automaticamente a tutti i clienti del contribuente accertato le presunzioni e le conclusioni che investono specificamente l’autore del meccanismo fraudolento.
Si è escluso che l’Ufficio possa generalizzare la ripresa a tassazione dei costi per sponsorizzazioni messi a bilancio dalla società accertata, deducendo l’esistenza di operazioni soggettivamente inesistenti dalle risultanze della verifica condotta nei confronti di un altro soggetto, emittente le fatture e autore del sistema fraudolento (C.T. Reg. Venezia 30 settembre 2015 n. 1486/5/15).

Più di recente, in linea con questo filone, si è ritenuto che il ragionamento ipotetico dell’Amministrazione, secondo il quale le imprese destinatarie delle fatture per operazioni inesistenti non possono non essere parte del meccanismo fraudolento, è espressione di un sospetto generico e non costituisce una prova neanche indiziaria (C.T. Reg. Firenze 15 marzo 2018 n. 533/6/18).

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C.T. Reg. Milano 18.3.2016 n. 1609-6-16

C.T. Reg. Milano 13.2.2017 n. 505-21-17

C.T. Reg. Firenze 15.3.2018 n. 533-6-18

 

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