Il contributo a terzi dei Comuni non sono spese di sponsorizzazioni

Un Comune piemontese, nell’ambito della programmazione culturale per l’anno 2016, con obiettivo di organizzare per “attività in materia culturale/artistica che risaltino i protagonisti della storia locale” compreso l’allestimento nel territorio comunale di una mostra di pittura, già organizzata in Torino da una fondazione senza fini di lucro, era intenzionato a concedere il patrocinio alla mostra concedendo un contributo a copertura parziale dei costi di allestimento.

Il Comune decide di sottoporre alla Corte dei Conti del Piemonte il parere di legittimità per la concessione di un contributo e, se tale concessione violerebbe l’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, che vieta alle amministrazioni pubbliche la possibilità di effettuare spese di sponsorizzazioni.

La Corte dei conti, Sezione Regionale del Piemonte, si esprime con delibera del 30 giugno 2016, n. 77/2016.

Come affermato più volte dalla giurisprudenza contabile non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca ad un ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali. Se, infatti, l’azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune il finanziamento, anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Riconosciuto l’interesse generale dell’attività, la natura pubblica o privata del soggetto che percepisce il contributo risulta indifferente, posto che la stessa amministrazione opera utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di funzioni strumentali, etc.), soggetti aventi natura privata.

Di fatto la particolarità che differenzia la sponsorizzazione dalla pubblicità è derivata dall’utilizzo indiretto del messaggio pubblicitario, la sponsorizzazione è mirata a legare il proprio marchio ad una manifestazione o evento, mentre la finalità della pubblicità è volta a promuovere in un particolare prodotto o bene.

La sponsorizzazione pubblica non è consentita poiché incorre nel divieto previsto dal all’art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010, essendo la sponsorizzazione finalizzata a promuovere l’immagine del Comune con la finalità della promozione dell’immagine.

Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, riconducibili ai fini istituzionali dello stesso Comune. L’attività, dunque, che rientra nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, indirettamente, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, piuttosto che, direttamente, da parte del Comune, costituisce una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’amministrazione.

Corte dei conti Delibera 30 giugno 2016, n.77

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