Il Collegio di Garanzia dello Sport: nuovo organo di giustizia sportiva
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, approvato in via definitiva il 15 luglio 2014, è stato istituito il Collegio di Garanzia dello sport, organo di ultimo grado di giustizia sportiva
a cui verranno devolute tutte le cause in precedenza di competenza dell’Alta Corte di Giustizia (Alta Corte) e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS).
Il Collegio di Garanzia è l’organo “cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro”, la cui scadenza è successiva al 1° luglio 2014 e quelle la cui è decisione è stata pubblicata fino al 30 giugno 2014, per cui si intende impugnare la delibera.
I procedimenti giudiziali avanti agli organi di giustizia delle Federazioni Sportive continueranno a svolgersi nel rispetto delle norme previgenti, fino a quando tali enti non recepiranno all’interno dei loro statuti e regolamenti l’istituzione del Collegio di Garanzia dello Sport.
I componenti del Collegio di Garanzia verranno nominati applicando l’art. 12 bis comma 7 dello Statuto CONI ovvero “Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono eletti dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta del Coni, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto” . i componenti verranno scelti tra le personalità esperte di diritto sportivo quali professori ordinari in materie giuridiche, avvocati abilitati e magistrati, la durata dell’incarico è di 4 anni e potranno essere rinnovati per soli 2 mandati.