I numerosi aspetti affrontati dalla Circolare 18 dell’Agenzia delle Entrate

Effetti della decadenza del regime agevolativo di cui alla L. 398/91 ai fini della detrazione IVA per le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro di cui all’art. 90 della L. 289/2002, e che hanno esercitato la relativa opzione, determinano l’IVA in modo forfetario.

Eutekne – 7 agosto 2018

Detrazione IVA anche se l’associazione sportiva decade dal regime agevolato

La mancata registrazione delle fatture di acquisto non esclude automaticamente il diritto alla detrazione dell’imposta assolta

Corinna COSENTINO

La circolare n. 18 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 1° agosto scorso esamina, tra le numerose questioni di natura fiscale riguardanti le associazioni e le società sportive dilettantistiche, anche alcuni aspetti legati all’applicazione dell’IVA da parte di tali enti.
In particolare, nell’ambito di una risposta riportata nella circolare, l’Agenzia si sofferma sugli effetti della decadenza del regime agevolativo di cui alla L. 398/91 ai fini della detrazione IVA.

In applicazione del suddetto regime, le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro di cui all’art. 90 della L. 289/2002, che possiedono i requisiti prescritti dalla L. 398/91 e che hanno esercitato la relativa opzione, determinano l’IVA in modo forfetario.

Nello specifico, essi applicano una percentuale di detrazione predeterminata (pari al 50%, nella generalità dei casi) all’ammontare dell’imposta a debito derivante dai proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (art. 9 del DPR 544/99). Inoltre, tra le agevolazioni derivanti dal regime speciale vi è anche l’esonero dalla registrazione delle fatture di acquisto, con il solo obbligo di numerazione progressiva e conservazione dei documenti.

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate esamina il caso in cui, in sede di controllo fiscale, venga riscontrata la decadenza del regime agevolativo. In tale ipotesi il diritto alla detrazione dell’IVA da parte dell’ente sportivo potrebbe essere negato in ragione della mancata registrazione delle fatture sul registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR 633/72.

Tuttavia, secondo quanto chiarito nella circolare n. 18, in una simile circostanza, il diritto alla detrazione IVA non necessariamente verrà disconosciuto. Infatti, richiamando la giurisprudenza comunitaria e il principio di neutralità dell’imposta, l’Agenzia afferma che la detrazione IVA può essere ammessa anche qualora le fatture di acquisto non siano state registrate, purché l’associazione o società sportiva dilettantistica non lucrativa siano in grado di dimostrare all’Amministrazione finanziaria la presenza dei requisiti sostanziali per l’esercizio di tale diritto (requisiti che, secondo la Corte di Giustizia Ue, vanno individuati nella soggettività passiva dell’ente, nella circostanza che quest’ultimo assuma il ruolo di debitore d’imposta in relazione alle operazioni di acquisto, e che i beni o servizi acquistati siano stati utilizzati a fini di operazioni imponibili).

Oltre agli effetti della decadenza del regime speciale per la detrazione dell’IVA assolta nell’ambito di attività commerciali, l’Agenzia affronta, in una successiva risposta, una questione di carattere più generale, riguardante i criteri per la quantificazione dell’IVA dovuta a seguito della riqualificazione di un’attività istituzionale come attività commerciale da parte dell’Amministrazione finanziaria.

In particolare, l’Agenzia esamina il caso di un ente sportivo che presta servizi in locali aperti al pubblico nei confronti dei soci e, considerando di operare nell’ambito della propria attività istituzionale, non applica l’IVA alle relative operazioni (art. 4 comma 4 del DPR 633/72). Tuttavia, poiché per lo stesso ente viene successivamente accertata l’assenza del carattere associativo, l’attività descritta viene riqualificata come commerciale, con la conseguenza che i relativi corrispettivi vengono ripresi a tassazione ai fini IVA.

Recependo quanto emerso nella giurisprudenza di legittimità (nello specifico, con la sentenza della Cassazione n. 6934/2017), l’Agenzia chiarisce che, in tal caso, l’IVA dovuta deve essere calcolata aggiungendo l’imposta alle somme percepite dall’ente sportivo, somme che, dunque, devono essere considerate quale base imponibile dell’imposta ai sensi dell’art. 13 del DPR 633/72.

Non è possibile, invece, determinare l’IVA dovuta scorporandola dai corrispettivi riscossi. E ciò vale anche nel caso in cui, per le operazioni effettuate, sia previsto l’esonero dall’obbligo di fatturazione ai sensi dell’art. 22 del DPR 633/72.
Infatti, se è vero che l’art. 18 comma 2 del DPR 633/72 stabilisce, in caso di operazioni per le quali non è prescritta l’emissione della fattura, che il corrispettivo si intende comprensivo dell’IVA, tale disposizione, in combinato disposto con il successivo art. 22, non può essere invocata per affermare, con riferimento al caso descritto, che l’ente associativo abbia inteso incorporare l’IVA nei corrispettivi applicati. In conclusione, se in sede di accertamento un’attività non soggetta ad IVA viene riqualificata come imponibile, l’imposta va “aggiunta” ai corrispettivi applicati a fronte dell’attività medesima.

Si evidenzia che tale chiarimento, sebbene reso con riferimento alle associazioni sportive, si presta ad essere esteso alla generalità delle situazioni in cui operazioni imponibili vengono sottratte all’imposizione e l’IVA risulta dovuta a seguito di accertamento.

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Cass. 17.3.2017 n. 6934

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