I locali del circolo tennis ad uso promiscuo non beneficiano della tariffa agevolata sui rifiuti

I locali di un centro sportivo dati in comodato d’uso ad un operatore privato per l’attività di ristorazione utilizzato dai soci anche per altre attività, non hanno diritto alla riduzione della tariffa per la raccolta rifiuti. È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 11664/2019.

Quotidiano Enti Locali – Il Sole 24 Ore – 23 maggio 2019

Nessuno sconto sulla tariffa rifiuti per i locali del circolo tennis in uso promiscuo

di Cosimo Brigida

Non ha diritto allo sconto sulla Tia il circolo tennis che fa uso promiscuo dei propri locali. È quanto emerge dalla sentenza della Corte di cassazione n. 11664/2019 secondo cui i locali di proprietà del circolo sportivo concessi in comodato d’uso a un operatore privato per l’esercizio dell’attività di ristorazione e utilizzati dai soci non solo come luogo di ristoro ma anche per altre attività, non beneficiano della riduzione della tariffa rifiuti.

I fatti

La controversia trae origine dal mancato riconoscimento di una riduzione sulla fattura per il pagamento della Tia relativa alle superfici utilizzate non esclusivamente per l’attività di ristorazione. Il ricorrente fonda la motivazione del ricorso sulla rilevanza delle clausole degli accordi negoziali pattuiti con il circolo (proprietario della struttura) nelle quali era prevista la concessione dei locali in comodato d’uso senza l’esclusiva disponibilità, con la possibilità che gli stessi potessero essere utilizzati anche dai soci per scopi diversi e senza l’obbligo della consumazione di pasti e bevande.

La decisione

I giudici della Cassazione hanno ritenuto irrilevanti le previsioni negoziali: se l’intera superficie su cui è stata calcolata la Tia è realmente utilizzata per la ristorazione, l’occupazione della stessa anche da parte dei soci del circolo per altri scopi non dà diritto ad alcuna riduzione della tariffa, semmai obbliga tutti gli utilizzatori a risponderne in solido. Sul punto è stato chiaro il legislatore nell’individuare l’obbligo tributario in capo a «chiunque occupi oppure conduca locali».

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Cassazione sentenza 11664 del 3 maggio 2019

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