I debiti dell’ASD ricadono anche sui consiglieri

Se il Fisco riesce a provare che i componenti del consiglio direttivo di un’associazione sportiva dilettantistica abbiano compiuto atti gestionali, la responsabilità per i debiti tributari del sodalizio ricadono anche su di loro. Così stabilisce la Ctp di Brescia 469/1/18.

Quotidiano Fisco – 29 ottobre 2018

Sport, il verbale incastra il consigliere

I debiti ricadono anche sul consigliere

di Marco Ligrani

La responsabilità per i debiti tributari di un’associazione sportiva dilettantistica ricade anche sui componenti del consiglio direttivo, se il Fisco sia in grado di provare che questi abbiano effettivamente compiuto degli atti di gestione. Lo stabilisce la Ctp di Brescia 469/1/18 (presidente Spartà e relatore Perini) al termine di un giudizio che ha visto soccombere un componente del consiglio direttivo di un’associazione cui l’Agenzia aveva disconosciuto i benefici fiscali previsti dalla legge 398/91.

L’ufficio, rilevato il superamento del plafond annuale di 250mila euro, tassava l’associazione come reddito d’impresa. La notifica, però, veniva indirizzata nei confronti di uno dei consiglieri in quanto ritenuto personalmente e solidalmente responsabile (articolo 38 del Codice civile).

Questi contestava lo status di consigliere attribuitogli dall’Agenzia, producendo una visura camerale che dimostrava il contrario; in secondo luogo sosteneva l’inapplicabilità della responsabilità solidale, che la norma riserva al legale rappresentante.

Il Fisco, però, replicava che il nome del consigliere era riportato nel modello Unico e compariva in un verbale dell’assemblea ordinaria dei soci, registrato l’Agenzia. Quest’ultima circostanza ha convinto il giudice della fondatezza della pretesa del Fisco.

La Ctp ha richiamato l’orientamento della Cassazione (sentenza 20485/2013 ), in base al quale la responsabilità prevista dall’articolo 38 non riguarda solo il legale rappresentante, ma tutti coloro che, avendo agito in nome e per conto dell’associazione, abbiano posto in essere la concreta attività negoziale dell’ente.

Il principio è valido anche per i debiti tributari (nonostante non sorgano per atto negoziale, ma per legge), con l’unico limite dell’arco temporale: la responsabilità è circoscritta alle sole obbligazioni che siano insorte nel periodo della relativa investitura (Cassazione 5746/2007 ). In ogni caso, precisa la Corte, va fornita la prova dell’effettiva ingerenza nell’attività dell’ente (nel caso specifico il verbale di assemblea).

Investita del problema opposto, infatti, più di recente la Cassazione ha escluso che il legale rappresentante solo “di facciata” possa restare immune da responsabilità: ai fini dell’esclusione dalla solidarietà ha l’onere di dimostrare di non avere avuto alcuna ingerenza nell’attività negoziale dell’ente e anche di aver correttamente adempiuto agli obblighi tributari in capo all’associazione, a partire dalle imposte (ordinanza 22861/2018 ).

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Ctp_Brescia_469-01-2018

 

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