I costi per sponsorizzazioni, se giudicati antieconomici, sono indeducibili ai fini fiscali

Se il contribuente non dimostra le ragioni economiche dei costi per sponsorizzazioni, giudicati antieconomici dall’amministrazione, non possono essere dedotti, questo quanto stabilito dalla Sentenza n. 119932 depositata il 6 maggio 2021.

Una società sponsor veniva raggiunta da un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2004 per il recupero a tassazione di costi per sponsorizzazioni ritenuti antieconomici e per questo ripresi a tassazione ai fini delle imposte sui redditi.

La stessa proponeva ricorso di fronte alla CTP e alla CTR ed entrambe lo rigettavano confermando l’atto emesso dall’ufficio, infine depositava memorie difensive di fronte alla Corte di Cassazione basandosi su tre motivi con cui documentava la nullità della sentenza di secondo grado per vizio di motivazione e per aver omesso l’esame di un fatto decisivo del giudizio.

La Corte dichiarava i motivi della ricorrente in parte inammissibili e in parte infondati poiché, l’amministrazione finanziaria può procedere al disconoscimento di taluni costi se giudicati antieconomici a causa della loro eccessività e, pur non mettendo in discussione la liberà delle scelte imprenditoriali, il contribuente è tenuto a fornire le ragioni economiche di una scelta altrimenti incomprensibile attraverso il meccanismo analitico induttivo, che non è stato prodotta dal contribuente in sede di giudizio.

Per questi motivi i giudici della Corte respingono il ricorso e condannano la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cassazione Ordinanza n. 11932 del 6 maggio 2021

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