I beneficiari del patrimonio di un Ets devono essere enti iscritti al Runts

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato una nota per rispondere a un quesito in cui veniva richiesto se una Onlus, iscritta nell’Anagrafe unica, potesse beneficiare del patrimonio residuo di un Ets come disciplinato dall’art. 9 del d.lgs. n.117/2017.

L’art. 9 del CTS prevede che in caso di estinzione o scioglimento di un ente iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il patrimonio residuo sia devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

La possibilità di devolvere il patrimonio di un Ets a una Onlus non viene concessa poiché se la Onlus beneficiaria dovesse a sua volta disporre del proprio patrimonio residuo senza aver conseguito l’iscrizione al Runts, la stessa sarebbe priva della tutela rafforzata costituita dalla sanzione della nullità dell’atto devolutivo.

Pertanto in caso di devoluzione del patrimonio di una Ets il beneficiario potrebbe essere solo un altro Ets iscritto al Runts.

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