Gli effetti retroattivi a seguito di cancellazione dall’albo delle Onlus
La cancellazione dall’albo delle ONLUS ha effetti retroattivi e consente all’Agenzia il recupero a tassazione di importi non pagati a seguito di agevolazioni fiscali. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 17262 depositata il 17 giugno 2021.
Una Fondazione veniva raggiunta da un avviso di accertamento ai fini Irpeg a seguito di omessa dichiarazione di redditi dominicali e agrari non dichiarati.
L’atto impositivo derivava dalla cancellazione dell’ente dall’albo delle ONLUS con conseguente perdita delle agevolazioni fiscali.
In conseguenza a tale cancellazione venivano recuperate le imposte di successione relative ai beni ereditati. La predetta Fondazione aveva beneficiato dall’esonero del pagamento delle imposte a favore di enti che hanno finalità di utilità sociale. La contribuente ricorreva di fronte alla CTP ritenendo che la cancellazione dall’albo delle Onlus producesse effetti dalla data di avvenuta cancellazione e non con effetto retroattivo. La CTP accoglieva il ricorso.
L’Ufficio si appellava avverso tale sentenza di fronte alla CTR la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente per difetto di motivazione in quanto la cancellazione della Fondazione dall’albo delle ONLUS dispiega effetti retroattivi con conseguente decadenza dalle agevolazioni fiscali godute.
La contribuente pertanto depositava ricorso in Cassazione contestando la sentenza della CTR e avanzando motivi di nullità, poiché la sentenza risultava carente delle ragioni di fatto e di diritto, e di prescrizione dei termini, in quanto l’Ufficio avrebbe dovuto rispettare il termine decadenziale triennale di cui all’art. 27 comma 3 del D.lgs 346/1990, decorrente dalla data di iscrizione dall’albo delle ONLUS.
I Giudici ritengono i motivi infondati rilevando che la decisione della CTR si appalesa conforme al diritto così pure come il rispetto dei termini prescrizionali che sono quinquennali, ai sensi dell’art. 43 comma 1 del d.p.r. 600/1973 e non ancora trascorsi, pertanto rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spedi di giudizio.