Gli accertamenti di un soggetto estinto sono legittimi e producono i loro effetti

Sono validi gli atti di accertamento notificati all’ultimo legale rappresentante di un’associazione, seppur intestati all’associazione estinta, con il richiamo alla responsabilità solidale del legale rappresentante. Questo quanto stabilito dalla Sentenza n. 25452/21 depositata il 21 settembre 2021.

Il legale rappresentante di un’associazione estinta veniva raggiunto da un avviso di accertamento ai fini Iva, Irap e Ires per l’anno d’imposta 2008 e Irap per l’anno d’imposta 2007 e ne ricorreva avverso motivando che lo stesso fosse emesso nei confronti di un soggetto ormai estinto ottenendo una sentenza favorevole di fronte alla CTR.

L’Agenzia resiste e deposita le memorie difensive in Cassazione affidandosi ad un unico motivo ovvero la considerazione che l’avviso fosse rivolto non solo nei confronti dell’associazione estinta ma anche nei confronti del legale rappresentante responsabile solidalmente ai sensi dell’art. 38 del codice civile.

La Cassazione ritiene il motivo fondato ritenendo che la cessazione dell’ente non debba precludere i controlli dell’Ufficio da cui emergano pretese fiscali legittime.

È pur vero che l’atto può essere intestato a un ente estinto anche se non può essergli notificato ma lo stesso conteneva uno specifico richiamo alla responsabilità solidale dei legali rappresentanti che si sono succeduti quando l’ente era ancora in vita, ai sensi dell’art. 38 cc. Diversamente ci si troverebbe di fronte a un’ingiustificata riduzione dei termini di accertamento e una deroga alla normativa.

Per questo motivo i Giudici della Corte rimandano alla CTR per il giudizio e al pagamento delle spese.

Sentenza n. 25452-21

Se l'articolo ti è piaciuto condivilo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Federlearn.it – Divulgazione Responsabile