Fringe benefit dei calciatori professionisti

L’annoso contenzioso normalmente a carico di calciatori professionisti ai quali vengono imputati quali fringe benefit le prestazioni verso di loro effettuate dai procuratori sportivi e addebitate alla società sportiva di appartenenza si arricchisce di una nuova decisione con l’ordinanza della Cassazione n. 7377 del 17 marzo 2020.

Fonte: Eutekne.Info – 5 giugno 2020

Fringe benefit dei calciatori professionisti con calcolo forfetario

Arrivano le prime sentenze di merito sul regime rimasto in vigore dal 2013 al 2015

Gianluca ODETTO

L’imputazione agli sportivi professionisti, in qualità di fringe benefit, di una parte del costo sostenuto dalla società di appartenenza per le prestazioni dei procuratori resta un tema su cui si registra un certo contenzioso. Le contestazioni, normalmente a carico di calciatori professionisti, si fondano sulla considerazione per cui le attività svolte da tali intermediari, pur se remunerate dalle squadre, verrebbero svolte nell’interesse (o anche nell’interesse) dello sportivo, al quale verrebbe così imputato un compenso in natura ai sensi dell’art. 51 del TUIR; anche la posizione della società, naturalmente, ne risentirebbe, essendo contestata l’omessa effettuazione delle ritenute sul compenso del giocatore e irrogate le relative sanzioni.

Le decisioni dei giudici tributari sembrano, allo stato attuale, porre una linea di discrimine in base alla prova che le parti forniscono in merito al soggetto nel cui interesse esclusivo o principale è svolta l’attività del procuratore.
Così, nella sentenza della C.T. Prov. Genova n. 58 del 16 gennaio 2018 e nella sentenza della C.T. Prov. Lecce n. 2826 del 20 settembre 2018, riferite rispettivamente a compensi per i trasferimenti di un giocatore della Sampdoria e di un giocatore del Lecce, sono stati annullati gli accertamenti a carico dei calciatori, stabilendosi che i costi imputabili a fringe benefit sono solo quelli per cui il servizio è effettivamente goduto dagli stessi, con prova a carico del Fisco, e che conseguentemente gli organi accertatori non possono basare le contestazioni su elementi meramente indiziari.

Per contro, la sentenza della C.T. Reg. Firenze n. 407 del 6 marzo 2019, riguardante un cestista americano in forza alla squadra di basket di Siena all’epoca dei fatti, ha ritenuto equo riferire il costo per il 55% alla società e al 45% al giocatore, e ha fissato l’importante principio per cui non sono irrogate sanzioni, presumibilmente per obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma.

Di recente, però, le aspettative dei contribuenti sembrano “freddate” dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7377 del 17 marzo 2020, nella quale è stato confermato il giudizio sfavorevole occorso in secondo grado a carico di un ex calciatore della Roma: dalla lettura della sentenza sembra emergere il principio per cui non è tanto l’Agenzia delle Entrate a dover dimostrare che l’attività del procuratore è svolta nell’interesse del calciatore, ma al contrario il calciatore a dover dimostrare – per escludere rilievi a proprio carico – che questa attività è stata svolta nell’interesse della società di appartenenza.
Il problema resta, quindi, aperto, e non sembrano risolutive a questi fini le riforme del regolamento degli agenti sportivi nel frattempo intervenute.

Il legislatore aveva, peraltro, tentato di disciplinare la materia inserendo nell’art. 51 del TUIR il comma 4-bis, secondo cui si considerava fringe benefit in via forfetaria il 15% del costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive, al netto delle somme versate dall’atleta.
La norma, in vigore dal 2013, è stata poi abrogata dall’art. 1 comma 8 della L. 208/2015, e i relativi principi non sono stati peraltro considerati validi per quantificare nella misura del 15% il compenso in natura del calciatore per i periodi d’imposta in cui essa non era ancora in vigore (cfr. C.T. Prov. Genova n. 58/2018).

Benefit pari al 15% di quanto versato all’agente

Il panorama giurisprudenziale sul punto vede, a quanto consta, una sola sentenza di merito, rappresentata dalla sentenza della C.T. Prov. Modena n. 638 del 26 novembre 2019, riferita a un calciatore del Sassuolo a cui è stato imputato un fringe benefit pari al 15% dell’importo che la squadra aveva pagato nel 2013 al procuratore sportivo per il trasferimento.
Nella sentenza si conferma, di fatto, il carattere forfetario di tale imputazione (carattere che, come detto, deve intendersi limitato ai periodi d’imposta in cui la norma è rimasta in vigore). È stato però riconosciuto – come la norma stessa affermava in modo espresso – il diritto di detrarre dal compenso in natura accertato la somma materialmente pagata dal calciatore all’intermediario.

Fatta questa premessa, a una prima lettura la sentenza risulterebbe errata nella quantificazione del compenso stesso. La corretta quantificazione del benefit secondo la norma in questione vorrebbe, infatti, che tali somme siano scomputate dal 15% di quanto la squadra corrisponde all’agente, per cui, ipotizzando ad esempio in 100.000 euro i compensi erogati all’agente dalla squadra e in 10.000 euro le somme pagate dal calciatore, il compenso in natura dovrebbe essere determinato in (100.000 x 15%) – 10.000 = 5.000 euro.
I giudici emiliani hanno invece detratto le somme pagate dal calciatore all’agente dal totale del compenso erogato dal Sassuolo all’agente stesso, per cui ipotizzando i medesimi dati di cui sopra, si avrebbe un compenso in natura di (100.000 – 10.000) x 15% = 13.500 euro, la cui determinazione non pare quindi corretta.

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Cassazione Ordinanza n. 7377 del 17 marzo 2020

 

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