Esenzione iva per attività didattiche e formative svolte da asd e ssd

Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, com­presi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’arti­ colo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto. 2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si in­tendono comprese nell’ambito di applica­ zione dell’articolo 10, primo comma, nu­ mero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63.

Questo il testo dell’emendamento approvato in sede di conversione in legge del decreto Pa-bis volto a risolvere il problema dell’assoggettabilità a iva delle attività connesse alla pratica dello sport, ivi comprese le attività didattiche e formative, che, con effetto retroattivo, saranno in regime di esenzione iva ai sensi dell’art. 10, comma 1, n.20.

Ciò comporta per asd l’apertura della partita iva al fine di poter emettere il documento fiscale obbligatorio ai tesserati e associati che svolgono, oltre ad attività sportiva, anche attività didattiche e formative.

Questa disposizione normativa va a chiarire e superare le restrizioni imposte dall’agenzia delle entrate e dalla corte di giustizia che permettevano l’esenzione iva ai soli istituti scolastici riconosciuti che erogavano servizi di formazione volti a fornire competenze professionali.

L’altro tema è legato all’obbligo di applicazione dell’iva sui corrispettivi versati dagli associati e tesserati che dal 1° luglio 2024 passeranno dal regime di esclusione a quello di esenzione iva.

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