Esenzione contributiva dei compensi da enti sportivi dilettantistici entro il limite di non imponibilità

La Sentenza 175 del 5 gennaio 2022 della Corte di Cassazione afferma che sono liberi da obbligo contributivo i compensi di redditi diversi erogati da enti sportivi dilettantistici a istruttori, maestri di centri sportivi. Tale esenzione è valida nei limiti previsti dal TUIR di 7500 euro fino al 2017 e di 10.000 euro dal 2018.

La sentenza illustra l’ultimo grado di giudizio tra l’ente previdenziale Inps (in cui è influito l’ex Enpals) e un circolo sportivo dilettantistico riguardo l’impugnazione di un avviso di addebito dell’ente di previdenza riguardo ai compensi di tre istruttori.

Nei precedenti giudizi era stata sancita l’esenzione contributiva di tali compensi poiché rientravano nei limiti di non imponibilità e ed erano compresi nella definizione di redditi diversi. Inoltre per essere valida l’esenzione è necessario verificare che i compensi siano erogati per prestazioni di natura dilettantistica e “non professionale”.

L’Inps in ricorso alla Cassazione sosteneva che tali compensi avrebbero dovuti essere assoggettati a contributi nonostante non superassero il limite di 7500 euro, insistendo che gli impianti sportivi avrebbero dovuti essere iscritti nei registri Enpals, ora assorbiti dall’ente previdenziale. La Corte ha ribadito, ricostruendo la normativa vigente sull’iscrizione all’ex regime Enpals, che questa norma non riguardasse le prestazioni dei tre istruttori che rientravano, come già precisato, nei redditi diversi. Quest’ultimi riguardano rimborsi spese, indennità di trasferte e compensi per prestazioni non professionali a collaboratori tecnici.

La Corte quindi accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.

Sentenza di Cassazione 175/2022

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