Esclusi dallo split payment i soggetti L. 398/1991
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015 fornisce nuovi chiarimenti sul procedimento della scissione dei pagamenti, conosciuto come split payment.
Si tratta di quel meccanismo che si applica per le fatture emesse dai fornitori nei confronto delle pubbliche amministrazioni, con decorrenza dall’inizio dell’anno. Le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, anche se non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’iva che è stata addebitata loro dai fornitori, questi ultimi pertanto incasseranno delle fatture emessa solo l’imponibile.
Importante chiarimento riguarda l’esclusione di alcuni soggetti che aderendo a particolari regimi, sarebbero stati fortemente penalizzati dall’applicazione dello split payment, che pur prevedendo l’addebito dell’IVA in fattura, adottano un particolare procedimento forfetario di determinazione della detrazione spettante, oltre ad essere esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA.
Si tratta ad esempio:
del regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del DPR n. 633 del 1972;
del regime di cui alla legge n. 398 del 1991;
del regime relativo all’attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 cui si applicano, agli effetti dell’IVA, le disposizioni di cui all’articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972;
del regime applicabile agli spettacoli viaggianti, nonché alle altre attività di cui alla tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972.
In particolare, sono escluse dall’ambito applicativo dello split payment le associazioni che si avvalgono del regime speciale L. 398/91, per le attività commerciali svolte le quali versano all’erario il 50% dell’IVA incassata dai clienti, mentre il rimanente 50% è trattenuto a titolo di detrazione forfettaria. Pertanto nel caso di rapporti con gli enti pubblici tenuti ad applicare lo split payment, questi ultimi avrebbero corrisposto a tali soggetti il corrispettivo imponibile al netto dell’intera IVA indicata in fattura, quindi l’associazione non avrebbe potuto esercitare il beneficio derivato dalla detrazione forfettaria del 50%.
Con riguardo agli enti esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti la citata circolare ha chiarito che devono ritenersi esclusi, in linea generale tra gli altri il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
