Enti riconosciuti dal CONI possono far valere il reato per disordini commessi durante le manifestazioni sportive
Il reato per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive è imputabile solo se l’attività sportiva è organizzata da enti riconosciuti dal CONI. Questo quanto stabilito dalla Cassazione con Sentenza n. 37934 depositata il 22 ottobre 2021
In occasione della premiazione di un torneo di calcio a 5 maschile e femminile organizzato da esercizi pubblici del territorio un partecipante aveva lanciato un fumogeno in direzione del palco colpendo una donna in modo non grave. Per questo motivo era stato accusato del reato di “Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive” disciplinato dalla Legge 401/1989 art. 6bis comma 1. L’imputato ricorre asserendo l’erronea applicazione della norma citata in quanto l’evento sportivo organizzato non rientra tra le manifestazioni sportive poiché le squadre partecipanti e gli iscritti al torneo non erano iscritti al CONI o alla FGCI e non è sufficiente che la competizione rientri tra le attività sportive astrattamente previste dal CONI al fine di poterla far rientrare nel novero delle manifestazioni sportive.Tale motivo è fondato e il Giudice cita l’art. 2bis comma 1 del d.l. 336/2001 convertito dalla Legge 377 del 2001 che stabilisce che “per manifestazioni sportive si intendono le competizioni che si svolgono nell’ambito delle attività previste dalle federazioni sportive a dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale”. Infatti se non venisse interpretato in tal senso significherebbe estendere la tutela penale ad ogni evento sportivo da chiunque organizzato per il solo fatto di essere astrattamente prevista come disciplina sportiva.