Enti religiosi: affitti con metà Ires solo se devoluti ad attività di culto

Per il taglio dei redditi da locazione, le strutture e i mezzi impiegati non devono essere organizzati con fini di concorrenzialità sul mercato. Detti proventi vanno destinati a compiti istituzionali

Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, possono svolgere, accanto ad attività di culto, ulteriori attività anche di natura e rilevanza economica e commerciale, finalizzate alla produzione di quei redditi del proprio patrimonio, volti a integrare la remunerazione dei sacerdoti, assicurando loro un congruo e dignitoso sostentamento.

La riduzione del 50% dell’aliquota Ires, prevista dall’articolo 6 del Dpr n. 601/1973, che spetta agli enti di religione o di culto in qualità di organismi il cui fine è equiparato, per legge, a quelli di beneficenza o di istruzione, si applica anche ai proventi ritratti dal patrimonio immobiliare degli stessi, alla ricorrenza di determinate condizioni.

Questi i principi espressi dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 1164 del 16 gennaio 2023.

Fonte: FiscoOggi.it – di  Nunziata Masiello – 29 marzo 2023

Enti religiosi: affitti con metà Ires solo se devoluti ad attività di culto

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