È reato la sponsorizzazione a finalità evasiva
La legale rappresentante di associazione sportiva dilettantistica, aveva concluso contratti di sponsorizzazione con varie società di cui emetteva la fattura ma poi ne restituiva una somma in contanti. Questa modalità si verificava ripetutamente.
La Corte d’Appello aveva inoltre verificato che seppur qualche incertezza iniziale sulla legittimità dell’operazione la donna era consapevole del reato che stava compiendo insieme al suo compagno finanziere, imputato separatamente.
La sentenza inoltre aveva affermato che il reato esisteva non solo quando le fatture venivano emesse per operazioni inesistenti solo con il fine dell’evasione, ma anche quando questa si accompagni ad altre attività, quali la sponsorizzazione, anche ritenuta come attività prioritaria.
In forza di questi elementi la Corte di Cassazione con la sentenza n.8620 del 25 marzo 2022 dichiarava inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.