È dovuta la somma tra il comporto e la risoluzione del rapporto al calciatore infortunato

Società condannata al pagamento in favore del calciatore delle mensilità maturate nel periodo decorrente dal giugno 2017 al 24 gennaio 2018 e quantificate in 146mila euro oltre accessori

Al calciatore spetta la somma relativa al periodo che va dal comporto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Quest’ultima però non la stabilisce la società sportiva, ma il collegio arbitrale. Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 39949/21…

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Il Tribunale di Firenze ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da una società calcistica professionistica avverso il lodo irrituale del Collegio arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico. Tale collegio aveva respinto la richiesta della società calcistica che pretendeva che nulla era dovuto ad un proprio calciatore in relazione al periodo decorrente tra la fine del periodo di comporto, scaturito da infortunio lavorativo, e la data di risoluzione del rapporto di lavoro.

La Cassazione, non ritenendosi legittimata di entrare nel merito della vicenda, si è espressa in linea con il collegio arbitrale dando così ragione al calciatore.

Cassazione Ordinanza 39949

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