È compatibile il regime di favore per le palestre ASD? – parte I

Con una sentenza del 20 febbraio 2013 n. 4147, la Corte di Cassazione si pronuncia decisamente in senso negativo. La Cassazione ribadisce il proprio orientamento in base al quale per beneficiare del regime di favore occorre valutare il contenuto effettivo dell’attività esercitata anche se la stessa nel proprio statuto ha recepito tutte le clausole necessarie per beneficiare della qualifica di associazione sportiva e del particolare regime agevolativo. Nello specifico la Corte ha ritenuto che le norme che consentono i benefici fiscali non siano applicabili alla palestra, associazione sportiva dilettantistica, che gestionalmente opera con caratteristiche commerciali, pianificando corsi e servizi come qualsiasi centro sportivo con finalità lucrative. In pratica si deve badare più alla forma che alla sostanza.

Inoltre la sentenza fornisce chiarimenti, “in modo esaustivo, logico e coerente (con il dettato normativo), di tutta una serie di elementi documentali, il cui esame, necessariamente complessivo, involge un giudizio univoco circa la natura commerciale dell’attività svolta” che hanno indotto la Corte ad escludere la natura associativa dell’ASD quali:

la promozione dell’attività, le caratteristiche specifiche dei corrispettivi dovuti dai frequentatori in rapporto a quanto prescritto dallo statuto circa le quote sociali, la corretta tenuta del libro soci, il funzionamento della vita associativa con la tenta dei libri sociali, la corretta tenuta della contabilità, le dimensioni dei locali e la qualità delle attrezzature utilizzate.

Cassazione sentenza 4147-2013

fiscooggi.it – il fisco perde peso in palestra soltanto se a dieta di commercio

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