Disconoscimento della natura associativa alla asd
La natura non lucrativa di un ente si evince dall’attività effettivamente svolta e non solo dal rispetto di adempimenti formali.
Una associazione sportiva dilettantistica, a seguito di una verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, veniva raggiunta da due avvisi di accertamento per il disconoscimento della natura associativa dell’ente con conseguente esclusione dalle agevolazioni fiscali usufruite e recupero a tassazione dei proventi ai fini IRES e IRAP.
L’asd ricorreva di fronte alla commissione provinciale e regionale ed in entrambi i gradi di giudizio venivano respinti i motivi del ricorso.
Le motivazioni alla base delle sentenze di primo e secondo grado riguardavano lo svolgimento di attività commerciale (attività di ristorazione, agriturismo, servizi di enogastronomia e messa a disposizione di alloggi) in via prevalente rispetto all’attività sportiva del tutto marginale, oltre che l’irregolarità nella tenuta della contabilità, l’assenza dei libri sociali e l’incongruenza del numero dei tesserati rispetto agli iscritti sul libro soci.
L’asd depositava pertanto le memorie in Cassazione rimarcando le proprie ragioni che si basavano sulla tesi che non è da considerarsi commerciale l’attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali oltre che l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. I motivi risultavano entrambi infondati dai giudici in quanto la natura non lucrativa di un ente non rileva dagli atti formali, quali l’iscrizione ad un ente di promozione sportiva o a una federazione sportiva, dalle clausole contenute nell’atto costitutivo e nello statuto ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro.
Per questi motivi la Corte respinge il ricorso depositato dall’asd e la condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell’agenzia delle entrate.