Differenza tra presentatore della trasmissione e commentatore sportivo
I Giudici di Cassazione hanno posto fine, con la Sentenza nr. 26256/2023 depositata il 11 settembre 2023, a un contenzioso tra una nota società televisiva italiana e l’Inps. Quest’ultimo ha modificato l’inquadramento di alcuni commentatori sportivi equiparandoli a lavoratori dello spettacolo al pari di un presentatore o condutture televisivo, assoggettando interamente a contribuzione il loro compenso recuperando l’agevolazione utilizzata dalla società che prevedeva il versamento dei contributi limitatamente la 60% del compenso.
I Giudici della Corte offrono un’ampia e interessante disamina della questione delineando i confini tra le due figure. Così cita la sentenza “Il commentatore si limita a dispensare in modo imparziale ed asettico il proprio sapere, senza contaminarsi con quello spettacolo che altri presenta e conduce” […] “In un ambito come quello sportivo, costante, invece, è l’osmosi tra il dettaglio tecnico e lo spettacolo, poiché la dimensione spettacolare è coessenziale allo sport e il commento tecnico contribuisce a illuminarla. […] Il giudice è chiamato a verificare se tale ruolo sia collaterale e subalterno o se, per la costanza, per il carattere assiduo e penetrante, per la caratura non esclusivamente tecnica di mera chiosa alla partita, si tramuti in un effettivo e apprezzabile apporto alla stessa conduzione e presentazione dell’evento televisivo e così ne definisca in modo inequivocabile, anche per gli spettatori, la cifra caratteristica.
I giudici hanno basato il loro giudizio anche sulla lettura dei contratti stipulati tra la società e i commentatori sportivi dai quali emerge che per partecipare alle trasmissioni sportive essi garantivano una disponibilità in tutti i giorni, anche non lavorativi, della settimana e l’impegno a partecipare alle riunioni preliminari.
Per questi motivi la Corte ritiene corrette le pretese dell’Inps, respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere le spese legali.