Deduzione spese di sponsorizzazione: il certificato Uisp non è rilevante

Le spese di sponsorizzazione sono comunque deducibili, anche in presenza di un certificato Uisp. Così è stato deciso dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 13254 del 28 aprile 2022.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione contro il titolare di un’impresa produttrice di parti di cuoio per calzature, a seguito di due avvisi di accertamento ai fini IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2010 e 2011 riguardo il disconoscimento di alcuni costi di sponsorizzazione.

L’Agenzia sosteneva che tali costi non fossero deducibili dato un certificato dell’Uisp (Unione Italiana Sport Popolare) che attestava la mancata partecipazione dell’Associazione sportiva Dilettantistica sponsorizzata dall’ impresa in questione ad attività agonistiche negli anni d’imposta accertati oltre che le fatture emesse ad altre ASD erano assolutamente generici, così come generici erano i contratti prodotti in giudizio e le spese sostenute erano antieconomiche.

La corte di Cassazione si è espressa ritenendo infondati i motivi dell’Agenzia. Per questo motivo rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio.

Cassazione Ordinanza n. 13254 del 28 aprile 2022

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