Daspo per il tifoso che aggredisce verbalmente durante un allenamento

Gli episodi in contestazione verificatisi durante l’allenamento di una squadra di calcio partecipante alle competizioni previste dalle federazioni sportive sono strettamente collegati con le “manifestazioni sportive”, secondo un rapporto di diretta causalità.

Il caso:  La Questura della Provincia di Napoli emetteva un provvedimento c.d. Daspo, con il quale veniva fatto divieto di accedere a un tifoso, per un periodo di cinque anni, ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, eventi calcistici nazionali, nonché a tutti gli incontri di calcio relativi alla Coppa Italia, Europa League e Champions League ed internazionali disputati dalla Nazionale Italiana e dalla medesima compagine “Under 21” a seguito di comportamenti violenti durante una seduta di allenamento di calcio allo stadio.

Il soggetto imputato proponeva ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sede di Napoli sostenendo, in particolare, l’inapplicabilità, alla vicenda in esame, dell’art. 6, l. n. 401 del 1989, non reputando che i fatti ascrittigli potessero essere annoverati tra le condotte commesse “in occasione o a causa di manifestazioni sportive”, come previsto dalla citata disposizione.

Il Tar Napoli respingeva il ricorso ritenendo che l’allenamento non può considerarsi estraneo alla “manifestazione sportiva”, e che i comportamenti minacciosi verificatisi in tali circostanze sono parimenti sanzionabili con il Daspo poiché rientranti nella situazione di comportamenti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblici, commessi da sostenitori di squadre sportive “a causa di manifestazioni sportive”.

Il ricorso pertanto risultava infondato e per questo respinto.

Lo stesso impugnava sentenza avversa con appello riproducendo sostanzialmente i motivi non accolti in primo grado, aggiungendo che era stato assolto in sede penale con formula piena dal Tribunale di Napoli, non potendosi applicare in via retroattiva la misura della recidiva ossia l’aggravante contestata.

Il consiglio di Stato conferma le motivazioni mosse dal Tar Napoli specificando che “In tale quadro di riferimento non è dubitabile che gli episodi in contestazione verificatisi durante l’allenamento di una squadra di calcio partecipante alle competizioni previste dalle federazioni sportive sono strettamente collegati con le “manifestazioni sportive”, secondo un rapporto di diretta causalità.

Ne deriva, pertanto, che il provvedimento impugnato in primo grado è stato correttamente adottato, in presenza dei necessari presupposti”.

La parte appellata riproponeva a suo favore anche la situazione che per i fatti il ricorrente era stato già assolto in sede penale. Anche tali censure sono state ritenute prive di pregio.

In definitiva, quindi, l’appello viene essere respinto con spese compensate.

Consiglio di Stato, sentenza n. 4123 del 28 maggio 2021

 

 

 

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