Da valutare l’applicazione dell’iva sull’utilizzo di impianti sportivi

Non costituisce, in via di principio, locazione di beni immobili la concessione in affitto da parte della proprietà ad una società di calcio per lo svolgimento delle proprie gare di campionato, unitamente alla prestazione dei vari servizi tra i quali la pulizia e le manutenzioni. Lo ha stabilito la Corte UE con la sentenza del 22 gennaio 2015, C-55/14.
Il fatto: la controversia era nata a seguito di un accertamento dell’Agenzia delle Entrate che contestava al locatore di un impianto sportivo utilizzato interamente a fini calcistici con la messa a disposizione di campo di calcio e  strutture annesse, di aver ritenuto la natura del contratto interamente imponibile ai fini Iva e di aver conseguentemente detratto integralmente a monte l’imposta.
Il contenuto del contratto in oggetto prevedeva una clausola che determinava un’indennità forfettaria dell’ottanta per cento come corrispettivo per la fornitura di servizi vari tra i quali la pulizia e la manutenzione, mentre il restante venti per cento per l’utilizzo dell’impianto di gioco.
La conclusione della Corte UE ritiene che la concessione a titolo oneroso di un impianto sportivo che contrattualmente preveda la prestazioni di specifici servizi strettamente inerenti l’accesso e utilizzo del campo di gioco non realizza un via di principio una locazione di bene immobile esente da iva. Si valuta a supporto di tale conclusione, che il valore economico dei servizi era quantificato contrattualmente all’ottanta per cento del l’intero corrispettivo facendo prefigurare un’operazione più consona alla prestazione di servizi che ad una locazione di immobile esente ai fini dell’applicazione dell’iva.

Se l'articolo ti è piaciuto condivilo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Federlearn.it – Divulgazione Responsabile